Avvocato Pallanch

Guida in stato d’ebbrezza – Aggravante dell’incidente stradale: solo se c’è il nesso causale

Le sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza certamente non sono lievi.

Nel caso in cui il conducente, oltre ad aver alzato il gomito, abbia causato anche un incidente stradale, le conseguenze si fanno decisamente più gravi.

1. Le pene sono raddoppiate (anche il periodo di sospensione della patente!)

2. il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni (salvo che appartenga a “persona estranea all’illecito”)

3. se il tasso alcolico supera 1,5 g/l il veicolo è confiscato (salvo che appartenga a “persona estranea all’illecito”).

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha più volte chiarito che il concetto di incidente stradale è inteso in modo decisamente ampio.

Costituisce infatti “incidente stradale” qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni. Ciò significa che potrebbe essere riconosciuta l’aggravante in questione anche se l’automobilista non cagioni di fatto danni a persone a cose.

In ogni caso, se da un lato il concetto di incidente stradale è interpretato in modo consapevolmente ampio, dall’altro lato la giurisprudenza riconosce che la circostanza aggravante non sarà contestata nel caso in cui l’incidente si verifichi per una causa diversa dallo stato di ebbrezza in cui versi il conducente.

Mi spiego meglio: perché all’automobilista possa essere contestata l’aggravante è necessario che l’incidente si sia verificato proprio a causa dello stato di ebbrezza in cui versava l’automobilista.

Ancora meglio: tra l’incidente e lo stato di ebbrezza deve sussistere il c.d. nesso di causalità.

Estratto da

Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 luglio 2018 – 14 febbraio 2019, n. 7033

(…)

Quanto al secondo motivo, si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Rv. 253734), nella nozione di incidente stradale di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; a tal fine non sono richiesti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni; situazione certamente riscontrabile nella concreta fattispecie, rivelatrice di effetti particolarmente pericolosi derivanti dall’uso di bevande alcoliche oltre i limiti prescritti dal codice della strada.
Così chiarita la nozione in esame, vale il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame,
è necessario che sia accertato un coefficiente causale della condotta della conducente rispetto al sinistro (Sez. 4, n. 7969 del 06/12/2013, Rv. 258616).
È quindi corretta ed in linea con le enunciate coordinate ermeneutiche, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la condotta del
XXX il quale, a bordo della sua autovettura, ha omesso di dare la precedenza ad un veicolo proveniente dalla sua destra e ha urtato contro di esso terminando, poi, la corsa contro un tronco di un albero, ricade appieno nel paradigma dell’aggravante contestata.