Avvocato Pallanch

Spray al peperoncino: è un arma se lo usi per offendere

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24/01/2017, n.10889

Spray al peperoncino, spray urticante o più tecnicamente: dispositivi nebulizzanti una miscela irritante a base di oleoresin capsicum.

Nella seconda metà del 2018 la cronaca nera ha raccontato alcuni drammatici episodi legati all’utilizzo – soprattutto da parte di minori – di tale prodotto.

Per questa ragione appare utile fare chiarezza e diffondere cosa dice la legge circa l’utilizzo dello spray urticante.

Innanzi tutto: lo spray al peperoncino è un’arma?

Non sempre.

O meglio: Il D.M. 103/2011 ha stabilito i requisiti che la bomboletta deve avere per riuscire a non rientrare nella definizione di arma:

a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;

b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;

c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;

d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;

e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

La gran parte degli spray in commercio rispettano tali requisiti e recano sull’etichetta la scritta “libero porto”.

Per acquistare una bomboletta basta avere compiuto 16 anni.

La Cassazione ha però chiarito, nella sentenza in commento, come lo spray al peperoncino – nonostante il decreto ministeriale – rientri o meno nella nozione di arma a seconda dell’uso che il portatore ne fa: se è usato per offendere (anzi che come strumento di difesa personale) allora qualifica appieno la nozione di arma, con la conseguenza che le lesioni che inevitabilmente si saranno cagionate alla vittima qualificheranno il delitto di lesione personale aggravata dall’uso di armi. Il che comporta l’aumento della pena di un terzo e la procedibilità d’ufficio (quindi si procede anche se la vittima non sporge querela o se, una volta sporta, la ritira).

Estratto da

Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24/01/2017, n.10889

(…)

La sottrazione del dispositivo costituito da una bomboletta contenente gas urticante (oleoresin capsicum: sprayal peperoncino) idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, alla categoria degli oggetti atti a offendere di cui all’articolo 4 della legge n. 110 del 1975 è subordinata non solo alla condizione di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 1, comma 1, d.m. 12 maggio 2011 n. 103 (approvazione del regolamento sulla definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum), ma anche alle modalità di impiego esclusivamente finalizzate all’autodifesa personale, mentre l’impiego come mezzo d’offesa comporta la piena e incondizionata applicazione della normativa in tema di armi (…)