Avvocato Pallanch

ECCESSO DI VELOCITÀ: sanzione annullata se l’amministrazione non dimostra la regolare taratura del telelaser.

La Suprema Corte, nella sentenza che trovate in coda all’articolo, offre una didascalica e chiarissima trattazione in tema di validità delle sanzioni amministrative comminate per violazione dell’art. 142 CdS (eccesso di velocità) in relazione alla periodica taratura dell’autovelox/telelaser.

In effetti il tema è quello della validità della prova a carico dell’automobilista.

Cercherò di fare sintesi della sentenza, indicando nei seguenti tre punti, le fonti dell’obbligo di taratura annuale.

1. Sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale.

L’art. 45, comma 6 del Codice della Strada, in materia di strumenti e apparecchiature per il rilievo automatico delle violazioni al CdS, è stato censurato dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 113 del 18.06.2015, ne ha dichiarato l’incostituzionalità “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”.

2. Circolare Ministeriale 26.6.2015.

Con riferimento ai soli autovelox (cioè le postazioni fisse) la Circolare del Ministero dell’interno 26 giugno 2015 ha prescritto che la verifica periodica di funzionalità e taratura avesse cadenza almeno annuale. Gli unici soggetti abilitati alla taratura sono i seguenti: 1) Centri accreditati ACCREDIA; 2) lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

3. Decreto Ministeriale 13.6.2017.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto, con riferimento anche ai telelaser, che le verifiche iniziali e periodiche di taratura debbano “essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento”.

 

La mancanza della prova (a carico dell’ente accertatore) della regolare taratura dello strumento pregiudica la validità dell’accertamento stesso, con la conseguenza che la relativa sanzione sarà annullata. 

 

Ecco quindi un consiglio pratico: al fine di verificare la validità dell’accertamento della violazione a vostro carico, la prima cosa da fare è accedere agli atti dell’ente al fine di verificare che lo specifico modello di telelaser impiegato nel rilievo sia stato sottoposto a regolare e periodica (almeno annuale) revisione e taratura.

Già che ci sono, crepi l’avarizia, mi prodigo in un ulteriore consiglio da amico: non correte sulle strade. Mettere a rischio la salute degli altri – in questo periodo è più chiaro che mai – è un atto vile.

 

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1608

(…)

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza pubblicata in data 8 novembre 2016, ha rigettato l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza del Giudice di pace di La Spezia n. 428 del 2015, e nei confronti della Prefettura di La Spezia.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione del G. all’ordinanza-ingiunzione emessa sulla base del verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata in data (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS), a mezzo di apparecchiatura Velomatic.

2. Il Tribunale ha confermato la decisione, osservando che la Pubblica amministrazione aveva dimostrato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, producendo la dichiarazione, proveniente dalla società costruttrice Eltraf, della verifica e taratura effettuate poco tempo prima dell’infrazione (in data 9 giugno 2014), e che non era previsto che l’intervento periodico di verifica della funzionalità e taratura fosse eseguito da soggetto diverso dal costruttore.

3. Per la cassazione della sentenza G.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede.

Il ricorso era stato avviato per la decisione sulla base della proposta ex art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza, e il ricorrente aveva depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 30567 del 2018 il Collegio ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza, ritenendo insussistente l’evidenza decisoria.

Il ricorso, già fissato all’udienza del 28 marzo 2020 che non si è svolta a causa dell’emergenza sanitaria, è chiamato per la decisione all’odierna udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – che denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, art. 146, commi 6 e 7; D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 192 e 345; L. n. 273 del 1991, artt. 1,2,3 e 4; D.Dirig. Ministero infrastrutture e trasporti 8 aprile 2009, n. 35388, art. 3; artt. 2697,2699 e 2700 c.c.; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 6 e 11 – il ricorrente contesta che il Tribunale non abbia accertato se il documento prodotto dall’Amministrazione indicasse le modalità con le quali era stata effettuata la taratura dell’apparecchio Velomatic. Il documento datato 9 giugno 2014, intestato “Dichiarazione di verifica e taratura”, era stato redatto dalla società costruttrice, cioè da un soggetto privato, e pertanto era privo di efficacia privilegiata ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c., oltre ad essere incompleto, in quanto non indicava gli strumenti utilizzati per la taratura, nè riportava i valori rilevati e quelli impostati. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di una “certificazione di omologazione e conformità” dell’apparecchio, comunque inidonea a dimostrare l’avvenuta verifica periodica di funzionalità e taratura, anche perchè proveniente dalla società costruttrice.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, specificamente degli artt. 2,3,24 e 111 Cost., avuto riguardo alla prova del corretto funzionamento dell’apparecchio di rilevamento della velocità.

La mancata produzione della documentazione relativa alle operazioni di verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio avrebbe impedito al ricorrente di esaminarne il contenuto, a mezzo di un tecnico di fiducia, per eventuali contestazioni. Nella memoria illustrativa, il ricorrente ha ulteriormente contestato che la taratura era stata effettuata il 4 aprile 2013, vale a dire oltre un anno prima del rilevamento dell’infrazione, e che la verifica periodica della taratura avrebbe potuto essere eseguita soltanto da uno dei soggetti accreditati presso l’unico organismo nazionale (ACCREDIA) autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi della L. n. 99 del 2009, art. 4, o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

3.1. Risulta assorbente la censura concernente la validità della verifica di funzionalità e taratura dell’apparecchio di rilevamento automatico della velocità, che il Tribunale ha accertato essere stata effettuata in data 9 giugno 2014 dalla società costruttrice, e la connessa questione della priva del corretto funzionamento dell’apparecchio.

3.2. Premesso che l’accertamento svolto da Tribunale riguardo alla qualificazione del documento non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto pertiene ai giudizi in fatto riservati al giudice di merito, residua la questione di diritto della idoneità della certificazione rilasciata dalla società costruttrice a soddisfare il requisito reso necessario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015.

4. Come chiarito dalla circolare del Ministero dell’interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), già prima della citata sentenza della Corte costituzionale, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. Tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

Diversamente, per gli apparecchi destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta, e quindi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, in attesa di individuare le procedure di verifica, il Ministero ne ha sospeso l’utilizzo con la circolare richiamata.

3.4. Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che “Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento” (punto 2.2. dell’Allegato).

4. La sentenza impugnata ha accertato che l’infrazione è stata rilevata il (OMISSIS) a mezzo di Velomatic 512, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi circa prima del rilevamento, ma non ha chiarito se tale apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

5. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo per un nuovo esame della domanda. Lo stesso giudice provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di La Spezia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021