Avvocato Pallanch

CORONAVIRUS Vs GENITORI SEPARATI (2): visite genitori e figli residenti in altro Comune solo via Skype?

L’emergenza sanitaria in corso ha stravolto, oltre alle nostre vite e alle nostre abitudini, anche la percezione dei nostri diritti fondamentali.

Tutto ciò che pareva scontato e certo in quanto garantito dalla Costituzione, ora non lo è più. La libertà di circolazione. La libertà di riunione. L’unità della famiglia.

Tutto derogato o sospeso mediante decretazione d’emergenza.

Nell’articolo del 25 marzo 2020 “CORONAVIRUS Vs GENITORI SEPARATI: il diritto di visita del genitore non collocatario” esponevo come da un esame dei decreti attualmente in vigore, sia possibile desumere che il genitore separato che non sia collocatario della prole minorenne, possa ritenersi autorizzato ad andare a prendere i propri figli SOLO laddove essi risiedano nel medesimo Comune. Qualora invece per il prelievo sia necessario attraversare il confine del proprio Comune, allora è possibile dubitare della legittimità dello spostamento.

Di seguito pubblico un estratto di ordinanza recentemente emessa dal Tribunale di Bari, il quale conferma tale amara teoria, disponendo la sospensione del diritto di un genitore di recarsi il altro Comune per prelevare il proprio figlio minore, pur se in applicazione di un calendario delle visite disposto dal medesimo Tribunale.

Il calendario delle visite prosegue, ma il diritto di visita paterno deve essere esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.

Insomma: il diritto (costituzionale) alla salute collettiva prevale su quello (pure di rango costituzionale) all’unità familiare.

Il Tribunale di Bari, nella sentenza in commento, dispone che – per tutta l’emergenza – le visite del genitore siano effettuate con modalità telematiche.

(estratto da)

Tribunale di Bari

Ordinanza 26.3.2020

rilevato, invero, che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;
ritenuto che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario;
ritenuto che il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.;
ritenuto, quindi, che, fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., appare necessario interrompere le visite paterne, e che è necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone che fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., siano sospese le visite paterne, e dispone che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario