Avvocato Pallanch

Il patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Costituzione delle Repubblica Italiana

– art. 24 –

(…) Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione

Il patrocinio a spese dello Stato – detto anche gratuito patrocinio – è quell’istituto previsto dalla Carta Costituzionale che consente alla persona non abbiente di essere rappresentata in giudizio da un avvocato nell’ambito di un procedimento giudiziario, sia per agire che per difendersi.

L’avvocato in questione non lavorerà gratuitamente, ma la parcella sarà pagata dallo Stato.

L’art. 74 del DPR 115/2002 – che detta la normativa di dettaglio – cosi recita: È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria”.

Cosa significa “non abbiente”?

Secondo l’art. 76 del DPR 115/2002 Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale chi sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In questo caso il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, per tali intendendosi anche il convivente more uxorio. Insomma non conta che tra i soggetti vi sia un rapporto giuridicamente rilevante: basta che vi sia stabile convivenza. Che vi sia un nucleo familiare.

Esempio.

Famiglia composta da madre, padre e un figlio: il limite di reddito imponibile sarà pari ad € 13.812,50 (cioè € 11.746,68 + € 1.032,91 + € 1.032,91)

Sopra i limiti di reddito non ho mai diritto al gratuito patrocinio?

Ci sono delle eccezioni.

Possono sempre essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato, anche se sono titolari di un reddito imponibile superiore ai limiti sopra indicati, le persone offese (cioè le vittime) dai seguenti reati :

  • 572 c.p. – maltrattamenti contro famigliari o conviventi;

  • 583 bis c.p. – pratiche di mutilazione di organi genitali femminili;

  • 609 bis c.p. – violenza sessuale;

  • 609 quater c.p. – atti sessuali con minorenne;

  • 609 octies c.p. – violenza sessuale di gruppo;

  • 612 bis c.p. – atti persecutori (c.d. stalking);

nonché i minori vittime dei seguenti reati:

  • 600 c.p. – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

  • 600 bis c.p. – prostituzione minorile;

  • 600 ter c.p. – pornografia minorile;

  • 600 quinques c.p. – iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

  • 601 c.p. – tratta di persone;

  • 602 c.p. – acquisto e alienazione di schiavi;

  • 609 quinquies c.p. – corruzione di minorenne;

  • 609 undecies c.p. – adescamento di minorenni.

Esclusioni

Non è possibile essere ammessi al gratuito patrocinio nei seguenti casi:

  • per l’imputato / indagato nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;

  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);

  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

  • se il richiedente è detenuto la domanda può essere depositata al diretto dell’istituto carcerario, il quale la trasmetterà al magistrato competente.

Tutti i non abbienti possono essere ammessi al gratuito patrocinio?

Possono chiedere l’ammissione:

  • i cittadini italiani;

  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;

  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

A chi rivolgersi per depositare l’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato?

La domanda è depositata in carta semplice presso l’ufficio del magistrato avanti al quale è radicato il procedimento, e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come si deposita la domanda?

La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente o (scelta consigliata) può essere presentata direttamente dall’avvocato incaricato, il quale formerà l’istanza inserendo:

  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione dell’istante);

  • l’impegno da parte del richiedente a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

È possibile scegliere di essere difesi da qualsiasi avvocato o il difensore viene scelto dallo Stato?

È possibile scegliere il proprio avvocato, ma solo tra quelli iscritti in uno specifico elenco nazionale.

Non tutti i difensori possono essere iscritti nell’elenco unico nazionale, ma solo coloro i quali possiedano le seguenti caratteristiche (art. 81 DPR n. 115 del 2002):

  • possesso di attitudini ed esperienza professionale;

  • incensuratezza disciplinare per almeno cinque anni (ad eccezione dell’avvertimento);

  • inscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni.