{"id":675,"date":"2019-02-06T18:12:33","date_gmt":"2019-02-06T17:12:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=675"},"modified":"2019-03-13T18:00:32","modified_gmt":"2019-03-13T17:00:32","slug":"corte-costituzionale-n-86-2018-lindennita-dovuta-al-dipendente-non-reintegrato-ha-natura-risarcitoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=675","title":{"rendered":"Corte Costituzionale n. 86\/2018 &#8211; l\u2019indennit\u00e0 dovuta al dipendente non reintegrato ha natura risarcitoria"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><b>Premessa normativa.<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La legge n. 92\/2012 (c.d. Legge Fornero), tra i tanti interventi in materia di diritto del lavoro, ha riscritto l\u2019art. 18 della Legge n. 300\/1970 (Statuto dei Lavoratori), nella parte in cui \u00e8 contenuta la disciplina delle sanzioni per il datore di lavoro e \u2013 per converso \u2013 dei diritti spettanti al lavoratore per il caso di licenziamento illegittimo.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">L\u2019art. 18 post riforma (ad oggi vigente), a seconda della gravit\u00e0 della patologia che affligge il recesso datoriale (insomma: il licenziamento), prevede quattro distinte tutele per il lavoratore illegittimamente licenziato. La dottrina ha attribuito a tali categorie la seguente nomenclatura: tutela reintegratoria piena; la tutela reale attenuata; tutela indennitaria forte e tutela indennitaria limitata.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Il caso che affrontiamo oggi riguarda la tutela c.d. reale attenuata, la quale trova disciplina al comma 4 dell\u2019art. 18.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In buona sostanza la norma prevede che, nel caso in cui il Giudice dovesse giudicare illegittimo un licenziamento disciplinare in quanto il fatto contestato (cio\u00e8 la violazione disciplinare) non sussista o in quanto il medesimo fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei CCNL applicabili, allora dovr\u00e0 annullare il licenziamento, ordinare al datore la reintegrazione del lavoratore sul luogo di lavoro e condannare il medesimo datore al pagamento di un\u2019<i><b>indennit\u00e0 risarcitoria<\/b><\/i><i> <\/i><i>commisurata all&#8217;ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione<\/i><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><b>La vertenza.<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">I tratti fondamentali della vertenza sono i seguenti:<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;\">&#8211; Una banca licenziava un dipendente per giusta causa.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">&#8211; Il dipendente impugnava il licenziamento in vigenza del c.d. rito Fornero.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;\">&#8211; La prima fase del processo (c.d. fase sommaria) dava ragione al lavoratore il quale, in applicazione dell\u2019art. 18, comma 4, L. 300\/1970 (lo Statuto dei Lavoratori) otteneva l\u2019annullamento del licenziamento. Il Giudice del Lavoro, sempre in applicazione dello Statuto dei Lavoratori, ordinava inoltre al datore di lavoro di <\/span><b style=\"color: #000000; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;\">reintegrare<\/b><span style=\"color: #000000; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;\"> il dipendente nel suo posto di lavoro e di versare in favore di quest\u2019ultimo un\u2019<\/span><b style=\"color: #000000; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;\">indennit\u00e0 risarcitoria<\/b><span style=\"color: #000000; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;\"> commisurata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">&#8211; Il datore di lavoro, per\u00f2, fiducioso che i successivi gradi di giudizio gli avrebbero dato ragione, non aveva ottemperato l\u2019ordine del giudice.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">&#8211; O meglio, vi aveva ottemperato parzialmente: non aveva cio\u00e8 reintegrato il dipendente ma aveva corrisposto in favore di quest\u2019ultimo l\u2019indennit\u00e0 di cui all\u2019art. 18, comma 4, L. 300\/1970. In buona sostanza il datore di lavoro, mentre si organizzava per il secondo grado di giudizio, aveva deciso di tenere a casa il dipendente, versando comunque in favore dello stesso l\u2019indennit\u00e0 indicata dal giudice.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">&#8211; Il datore di lavoro attivava quindi la seconda fase del processo (c.d. fase ordinaria) e raccoglieva una netta vittoria processuale. Il Giudice del Lavoro ribaltava la sentenza e, confermando la giusta causa del licenziamento, lo dichiarava legittimo.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">&#8211; A questo punto il datore di lavoro, forte della propria vittoria, chiedeva all\u2019ex dipendente di restituirgli tutte le somme corrisposte a titolo di indennit\u00e0 in ottemperanza dell\u2019ordinanza emessa all\u2019esito della fase sommaria, poi ribaltata con sentenza all\u2019esito della fase ordinaria.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">&#8211; Il dipendente non le restituiva in quanto riteneva che tali indennit\u00e0 fossero \u2013 nonostante in tenore letterale dell\u2019art. 18, che le qualifica come \u201crisarcitorie\u201d &#8211; in concreto delle retribuzioni, maturate a pieno titolo dal lavoratore anche senza aver prestato attivit\u00e0 lavorativa.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">&#8211; Il datore di lavoro non aveva altra soluzione che rivolgersi nuovamente al Tribunale (di Trento) per far accertare il proprio diritto alla restituzione delle indennit\u00e0 risarcitorie versate e per veder condannare l\u2019ex dipendente alla restituzione. E cos\u00ec faceva.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">&#8211; Proprio nel corso di questo giudizio veniva sollevata la <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>questione di legittimit\u00e0 costituzionale<\/b><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> dell\u2019art. 18, comma 4, L. 300\/1970, per possibile incompatibilit\u00e0 con l\u2019art. 3 della Carta Costituzionale, il quale sancisce il principio fondamentale di uguaglianza.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><b>Il dubbio sulla legittimit\u00e0 costituzionale e gli effetti pratici sul lavoratore.<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> Il giudice rimettente riteneva che la lettera (cio\u00e8 il tenore letterale) del comma 4 dell\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella parte in cui riconosce natura risarcitoria e non retributiva all\u2019indennit\u00e0<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> di cui ci occupiamo<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">, potesse dare luogo ad una irragionevole situazione di disuguaglianza, non ammessa dalla Costituzione.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Per la precisione il Tribunale di Trento sollevava questione di legittimit\u00e0 costituzionale della norma in esame \u00ab<i>nella parte in cui [&#8230;] attribuisce, irragionevolmente, natura risarcitoria, anzich\u00e9 retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro \u00e8 tenuto a corrispondere<\/i> <i>in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all&#8217;effettiva ripresa dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima<\/i>\u00bb. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"> Insomma: secondo il giudice <i>a quo, <\/i>se in effetti si riconoscesse natura risarcitoria all\u2019indennit\u00e0 sorgerebbe una innegabile diversit\u00e0 di trattamento tra quei lavoratori che, una volta ottenuta una sentenza di annullamento del loro licenziamento (immediatamente esecutiva) ex art. 18 comma 4 L. 300\/1979 vengano reintegrati nel posto di lavoro rispetto a quelli che, nelle medesime condizioni, vengono lasciati a casa ricevendo l\u2019indennit\u00e0 c.d. sostitutiva.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"> Ebbene, i primi, una volta dichiarata con sentenza la legittimit\u00e0 del licenziamento, non sarebbero tenuti a restituire l\u2019indennit\u00e0 ricevuta nel corso del processo, mentre i secondi invece si!<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">D\u2019altra parte l\u2019indennit\u00e0 corrisposta ai primi (quelli reintegrati nel posto di lavoro) per effetto dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa effettivamente prestata, vedrebbe mutare la propria natura da risarcitoria a retributiva con applicazione dell\u2019art. 2126 c.c. <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">(<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">l<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>a nullit\u00e0 o l&#8217;annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione\u2026<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">) <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">e con il conseguente diritto a trattenere i compensi ricevuti, mentre quella corrisposta ai secondi (che non vengono reintegrati e quindi non lavorano) non assise a tale metamorfosi, continuando ad avere natura meramente risarcitoria. Tale indennizzo risarcitorio, quindi, una volta rovesciata la sentenza di annullamento del licenziamento, deve essere restituito.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"> Insomma: una bella differenza di trattamento.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"> Il Giudice rimettente quindi riteneva che l\u2019art. 18, comma 4, L. 300\/1970 post Legge Fornero, nel qualificare l\u2019indennit\u00e0 in esame come risarcitoria anzich\u00e9 come retributiva, violasse la Costituzione Italiana, che invece impone che tutti i cittadini siano trattati allo stesso modo dalla legge.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In termini pi\u00f9 tecnici, secondo il rimettente l\u2019indennit\u00e0 dovrebbe avere sempre natura retributiva sia in caso di effettivo reintegro che in caso di mancato reintegro (e conseguente obbligo per il datore di versare l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva) in quanto il Tribunale, ogni qual volta emetta sentenza di annullamento di un licenziamento ed ordina al datore di reintegrare il lavoratore, ripristina la c.d. <i>lex contractus<\/i>. Il contratto di lavoro, cio\u00e8, tornerebbe perfettamente in vigore e quindi l\u2019indennit\u00e0 versata in favore del lavoratore non reintegrato costituirebbe a tutti gli effetti uno stipendio. Il fatto che il datore decida di utilizzare o meno la prestazione del lavoratore non dovrebbe avere effetti nei confronti della natura dell\u2019indennit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Insomma: l\u2019art. 18, comma 4, L. 300\/1970, per come \u00e8 formulato, favorirebbe quei datori di lavoro che decidono di \u201cscommettere\u201d sulla vittoria in secondo o in terzo grado di giudizio, non ottemperando l\u2019ordine di reintegra, rispetto a quei datori che invece reintegrano il dipendente. Solo i primi, qualora vittoriosi in Appello o in Cassazione, potranno ottenere una condanna del lavoratore a restituire le indennit\u00e0 <i>medio tempore<\/i> versate. E ci\u00f2, secondo il giudice rimettente, qualifica una violazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><b>La decisione della Consulta.<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"> Veniamo subito al dunque.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La Corte Costituzionale con la sentenza n. 86\/2018 ha deciso che la questione di legittimit\u00e0 NON \u00e8 fondata. L\u2019art. 18, comma 4, L. 300\/1970, nella sua formulazione post Legge Fornero, NON viola l\u2019art. 3 della Costituzione.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\">\u201c<span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>La disposizione di cui al novellato quarto comma dell<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>&#8216;art. 18 della legge n. 300 del 1970 <\/i><i>&#8211; con il prevedere che il datore di lavoro, in caso di inottemperanza all&#8217;ordine (immediatamente esecutivo) del giudice, che lo condanni a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, sia tenuto a corrispondergli, in via sostitutiva, una \u00abindennit\u00e0 risarcitoria\u00bb &#8211; <\/i><i><b>non \u00e8 &#8220;irragionevole&#8221;<\/b><\/i><i>, come sospetta il rimettente, <\/i><i><b>bens\u00ec coerente al contesto della fattispecie disciplinata<\/b><\/i><i>, connotata dalla correlazione di detta indennit\u00e0 ad una condotta <\/i>contra ius<i> del datore di lavoro e non ad una prestazione di attivit\u00e0 lavorativa da parte del dipendente\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Insomma: il datore che non reintegra il lavoratore commette un atto illecito, che dovr\u00e0 essere risarcito. Tutto qui.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Se poi il datore di lavoro effettivamente reintegra il lavoratore (e non commette quindi un atto <i>contra jus<\/i>), e quest\u2019ultimo presta attivit\u00e0 lavorativa, le somme versate al dipendente potranno essere da questi trattenute anche in caso di sentenza definitiva che accerti che il licenziamento era perfettamente legittimo. Ci\u00f2 in applicazione del sopra visto meccanismo di cui all\u2019art. 2126 c.c.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Si tratterebbe, secondo i Giudici delle Leggi, di <u>due situazioni non omogenee tra loro<\/u>. Quindi non pu\u00f2 essere invocato l\u2019art. 3 Cost.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">D\u2019altra parte si deve considerare che<i> \u201cil datore di lavoro ottemperante all&#8217;ordine del giudice ottiene, infatti, quale corrispettivo dell&#8217;esborso retributivo, una controprestazione lavorativa, che manca invece al datore di lavoro inadempiente\u201d.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Nessuna disparit\u00e0, quindi.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">-\u00a7-<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> Ad oggi, quindi, \u00e8 possibile tirare qualche conclusione:<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> Quel datore di lavoro che, soccombente in primo grado, scelga di \u201cscommettere\u201d sulla legittimit\u00e0 del licenziamento intimato e di non reintegrare il lavoratore nelle more dei gradi di giudizio, in caso di vittoria processuale definitiva potr\u00e0 ripetere dal lavoratore tutte le indennit\u00e0 risarcitorie corrisposte. Tuttavia, qualora i giudizi di impugnazione dovessero confermare l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, quel datore di lavoro non potr\u00e0 chiedere indietro proprio nulla al lavoratore; e per giunta non avr\u00e0 nemmeno beneficiato \u2013 in cambio del versamento dell\u2019indennit\u00e0 \u2013 di alcuna prestazione lavorativa.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"> Gli imprenditori meno avvezzi al rischio preferiranno di certo ottemperare all\u2019ordine del giudice (evitando di commettere un atto <i>contra ius<\/i>), reintegrando il dipendente. Questi imprenditori sapranno che, comunque vada la causa, non potranno di certo ripetere le somme corrisposte al lavoratore reintegrato, ma in cambio avranno quantomeno ottenuto una prestazione lavorativa.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<br \/>\nPremessa normativa.<br \/>\nLa legge n. 92\/2012 (c.d. 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