{"id":1590,"date":"2021-12-02T13:11:36","date_gmt":"2021-12-02T12:11:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1590"},"modified":"2021-12-02T16:58:47","modified_gmt":"2021-12-02T15:58:47","slug":"la-nuova-sospensione-degli-operatori-sanitari-non-vaccinati-piu-potere-allordine-professionale-e-meno-diritti-ai-lavoratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1590","title":{"rendered":"LA NUOVA SOSPENSIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON VACCINATI &#8211; pi\u00f9 potere all&#8217;Ordine Professionale e meno diritti ai lavoratori"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><a href=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari_page-0001-e1638446925157.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-1591 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari_page-0001-e1638446925157.jpg\" alt=\"\" width=\"410\" height=\"308\" \/><\/a><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">L\u2019art. 4 del decreto legge 44 del 2021 \u2013 che tutti gli operatori sanitari ben conoscono \u2013 \u00e8 la disposizione di legge che ha introdotto l&#8217;obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per i cosiddetti operatori di interesse sanitario.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">La violazione dell\u2019obbligo vaccinale, come \u00e8 noto, comporta gravissime conseguenze.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">Molti lavoratori si sono visti sospendere dal lavoro, dalla retribuzione e persino dall\u2019albo di appartenenza.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">Proprio mentre si cercava di comprendere quale fosse la corretta applicazione delle regole introdotte nell\u2019ordinamento attraverso detta legislazione emergenziale, le cose si sono complicate ulteriormente: da pochi giorni, e per la precisione dal 27 novembre 2021 \u00e8 entrata in vigore (attraverso il decreto legge 172\/2021) una modifica dell\u2019<b>art. 4, d.l. 44 del 2021<\/b>, che ha interamente riscritto la materia stabilendo un <i>iter<\/i> del tutto nuovo. Con conseguenze simili ma non uguali a quelle poste dalla disciplina precedente.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">Gli operatori sanitari sono ovviamente nel pallone: \u00e8 sorto il problema del raccordo o meglio della compatibilit\u00e0 tra gli atti ed i provvedimenti (amministrativi e datoriali) emessi in vigenza della previgente disciplina con l\u2019attuale vigenza del nuovo articolo 4!<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In questo momento molti lavoratori e molte lavoratrici si trovano a casa, sospesi dal lavoro e dalla retribuzione e naturalmente si interrogano sulla attuale portata dell\u2019introduzione della nuova disciplina rispetto alla loro situazione.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In questo articolo si cerca di svolgere qualche ragionamento che sia di aiuto o di stimolo all\u2019individuazione di possibili soluzioni:<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In particolare di seguito saranno trattati i seguenti punti:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li><span style=\"font-size: 14pt; color: #000000;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">le <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>differenze<\/b><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> tra la disciplina in vigore fino al 26.11.2021 e quella in vigore dal 27.11.2021;<\/span><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 14pt; color: #000000;\">i<span style=\"font-family: Cambria, serif;\">l<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b> nuovo procedimento<\/b><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> di accertamento dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale<\/span><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 14pt; color: #000000;\">la<span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b> sorte dei provvedimenti<\/b><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> adottati dalle <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>aziende sanitarie<\/b><\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">e dagli <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>ordini <\/b><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>professionali<\/b><\/span><b> <\/b><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">nel vigore della precedente disciplina;<\/span><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 14pt; color: #000000;\">l\u2019impatto sulla <span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>vita <\/b><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>quotidiana<\/b><\/span><b> <\/b><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">del mutamento di disciplina<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><u><b>1. LE DIFFERENZE TRA LA DISCIPLINA PREVIGENTE E QUELLA ATTUALMENTE IN VIGORE<\/b><\/u><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Le differenze tra la disciplina introdotta dal D.L. 44 del 2021 \u201coriginario\u201d e quella introdotta dal d.l. 172 del 2021, che modifica il primo, sono molte e significative. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Tali differenze si potrebbero cos\u00ec riassumere: pi\u00f9 potere agli ordini professionali e meno diritti per gli esercenti le professioni sanitarie.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Analizziamo pi\u00f9 da vicino ognuna di queste differenze.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i><u><b>Pi\u00f9 potere agli Ordini professionali, meno potere alle aziende sanitarie locali<\/b><\/u><\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Nella disciplina previgente le funzioni principali nell\u2019ambito del procedimento di accertamento dell\u2019inosservanza dell\u2019obbligo vaccinale <b>erano esercitate dalla azienda sanitaria locale<\/b>. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Era l\u2019azienda sanitaria, infatti, ad avere il compito di invitare l\u2019interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l\u2019effettuazione della vaccinazione. Ed era sempre l\u2019azienda sanitaria che accertava l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale, con un provvedimento chiamato \u201c<i>atto di accertamento<\/i>\u201d che determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o che comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><b>Oggi, invece, sono gli Ordini professionali, in coordinamento con le <\/b><b>relative<\/b><b> federazioni nazionali, ad assumere un ruolo preponderante<\/b>. Sono loro, infatti, che da oggi gestiranno il procedimento che porta all\u2019adozione del cosiddetto \u201c<i>atto di accertamento<\/i>\u201d, che ha degli effetti molto impattanti sulla vita lavorativa degli esercenti le professioni sanitarie.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><u><b>2. IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL\u2019INADEMPIMENTO DELL\u2019OBBLIGO VACCINALE<\/b><\/u><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Il nuovo procedimento di accertamento dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie si snoda secondo una serie di fasi, che verranno qui di seguito analizzate.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><u>FASE 1<\/u><\/span>: l\u2019Ordine verifica <b>immediatamente il possesso della certificazione verde comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione <\/b>dei propri iscritti.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><u>FASE 2<\/u><\/span>: se non risulta l&#8217;effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento (dal 15 dicembre 2021) alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l\u2019ordine <b>invita l&#8217;interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione della vaccinazione <\/b>(o, in alternativa, l&#8217;attestazione relativa all&#8217;omissione o al differimento della stessa, possibili solamente nei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2), <b>ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell&#8217;invito<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><u><span style=\"font-size: 18pt;\">FASE 3<\/span> (eventuale)<\/u>: se viene presentata <b>documentazione attestante la richiesta di vaccinazione<\/b>, <b>l&#8217;Ordine invita l&#8217;interessato a trasmettere<\/b> immediatamente e comunque <b>non oltre tre giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l&#8217;adempimento all&#8217;obbligo vaccinale<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><u>FASE 4<\/u><\/span>: se entro cinque giorni non viene prodotta la documentazione richiesta nel corso della \u201cfase 2\u201d, oppure se entro tre giorni dalla (presunta data di) somministrazione del vaccino non viene inviata una certificazione attestante l\u2019adempimento dell\u2019obbligo vaccinale, si aprir\u00e0 la (temibile) \u201cfase 4\u201d: l\u2019Ordine adotta un<b> <\/b><b>atto di accertamento dell\u2019inadempimento dell\u2019<\/b><b>o<\/b><b>bbligo vaccinale<\/b> all\u2019esito delle necessarie verifiche. Tale atto <b>determin<\/b><b>er\u00e0<\/b><b> l&#8217;<\/b><u><b>immediata sospensione dall&#8217;esercizio delle professioni sanitarie<\/b><\/u>, e sar\u00e0 <u><b>annotato nel relativo Albo professionale<\/b><\/u>. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><u>FASE 5<\/u><\/span>: dopo aver accertato il mancato adempimento dell&#8217;obbligo vaccinale (anche con riguardo alla dose di richiamo, se andava inoculata in base alle disposizioni di una Circolare del Ministero della Salute) l\u2019Ordine ne dar\u00e0 comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, <b>anche al datore di lavoro<\/b>. <b>Per il periodo di sospensione non s<\/b><b>aranno<\/b><b> dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento, comunque denominato<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i><u><b>Meno diritti per i lavoratori<\/b><\/u><\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Proprio questo ultimo punto, la \u201c<u>fase 5<\/u>\u201d, mette in luce un\u2019altra fondamentale differenza tra la disciplina previgente e quella oggi in vigore.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Fino al 26.11.2021 l\u2019art. 4 (DL 44\/21) obbligava il datore di lavoro ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. In tal caso era da applicarsi il trattamento corrispondente alle mansioni di fatto esercitate. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Solo se l&#8217;assegnazione a mansioni diverse non era possibile non era dovuta, per il periodo di sospensione, la retribuzione.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Dopo il 27.11.2021, con il \u201cnuovo art. 4\u201d, <b>questa disciplina <\/b><b>pare essere del tutto<\/b><b> venuta meno, e con essa <\/b><b>sarebbe<\/b><b> scomparso anche l\u2019obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni anche inferiori<\/b>, e quindi a riconoscergli il relativo trattamento economico.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Non solo: oggi la legge prevede espressamente che <b>p<\/b><b>er il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento, comunque denominato<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><u><b>3a. LA SORTE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE AZIENDE SANITARIE NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA<\/b><\/u><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Per capire quale sia la sorte dei provvedimenti adottati nel vigore della precedente disciplina \u00e8 necessario fare alcune premesse.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In primo luogo, con la sostituzione del testo dell\u2019art. 4 il legislatore ha abrogato la previgente disciplina, che quindi <b>avr\u00e0 un effetto limitato nel tempo, e in particolare fino al 26.11.2021<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Dal 27.11.2021, invece, dovr\u00e0 essere applicata la nuova disciplina (che si \u00e8 gi\u00e0 analizzata nei suoi aspetti fondamentali).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In questo contesto, pare ragionevole ritenere che i provvedimenti amministrativi di accertamento dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale adottati dalle aziende sanitarie nel vigore della precedente formulazione dell\u2019art. 4 <b>non possano essere considerati \u201cillegittimi\u201d semplicemente in quanto contrastanti con la nuova disciplina<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In poche parole: gli accertamenti dell\u2019inosservanza dell\u2019obbligo vaccinale adottati fino al 26.11.2021, se legittimi in base alla legge previgente, oggi non possono essere tacciati di \u201cillegittimit\u00e0 sopravvenuta\u201d. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, in applicazione del principio <i>tempus regit actum,<\/i> <b>la legittimit\u00e0 dei provvedimenti amministrativi va scrutinata avendo riguardo al quadro normativo esistente al momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti stessi<\/b>, senza che eventuali modifiche legislative successive possano essere invocate per dimostrarne l&#8217;illegittimit\u00e0 sopravvenuta. Questo vale anche nel caso di specie, perch\u00e9 la nuova legge non sembra prevedere una clausola di retroattivit\u00e0, che andrebbe quindi ad esautorare \u201cretroattivamente\u201d le aziende sanitarie del potere (che oggi non spetta pi\u00f9 loro) di accertare l\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Beninteso, se gli atti gi\u00e0 adottati erano illegittimi perch\u00e9 contrastanti con la previgente disciplina, essi potranno sempre essere tacciati d\u2019illegittimit\u00e0; inoltre, <b>\u00e8 possibile anche che essi vengano caducati se intervenisse una pronuncia della Corte costituzionale, giacch\u00e9 questa avrebbe efficacia \u201c<i>ex tunc<\/i>\u201d<\/b>, e quindi farebbe venire meno retroattivamente il quadro normativo sul quale i provvedimenti si basano.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In parole semplici, se sono legittimi alla luce della normativa previgente, gli atti di accertamento adottati dalle singole aziende sanitarie nel vigore della precedente normativa non possono essere definiti \u201cillegittimi\u201d solo perch\u00e9 alla luce della nuova norma il potere di accertare l\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale spetta agli Ordini.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Ci si deve interrogare, per\u00f2, sulla <b>portata concreta che quei provvedimenti<\/b>, sia pure a tutt\u2019oggi legittimi, <b>hanno nel nuovo contesto normativo<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Ai sensi del art. 4, co. 6 previgente, l&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento da parte dell&#8217;azienda sanitaria locale determinava <b>la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2<\/b>. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Oggi, invece, un effetto simile \u00e8 collegato dall\u2019art. 4, co. 4 ad un altro provvedimento, e cio\u00e8 all\u2019<b>atto di accertamento dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale adottato da parte dell\u2019Ordine professionale<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Quindi e riassumendo, gli atti di accertamento, anche se legittimi, sembrano <b>non avere pi\u00f9, oggi, l\u2019effetto della sospensione del sanitario dal diritto di svolgere determinate prestazioni o mansioni<\/b>. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Infatti, secondo la disciplina ad oggi in vigore, l\u2019effetto della sospensione (questa volta non dall\u2019esercizio di alcune mansioni ma \u201cin generale\u201d) dall\u2019esercizio delle professioni sanitarie <b>pu\u00f2 derivare solo e soltanto dall\u2019adozione di un atto di accertamento dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale da parte dell\u2019Ordine professionale in seguito all\u2019attivazione del nuovo (e diverso) procedimento<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">I vecchi atti di accertamento, in forza del ragionamento sin qui condotto, se fino al 26.11.2021 determinavano la sospensione dal lavoro, successivamente all&#8217;ingresso del nuovo art. 4, avrebbero perso la loro efficacia.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><u><b>3b. LA SORTE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORDINI NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA<\/b><\/u><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Diversamente da quanto detto nel punto precedente, sembra che alcuni Ordini professionali abbiano interpretato <b>in modo errato <\/b>la vecchia disciplina dell\u2019art. 4, ricorrendo allo strumento della <b>sospensione dall\u2019esercizio della professione e, quindi, dall\u2019albo<\/b> in dei casi in cui la legge non prevedeva tale sospensione.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Infatti, l\u2019art. 4 previgente prevedeva <b>solamente l\u2019obbligo da parte dell\u2019Ordine di comunicare all\u2019interessato la sospensione<\/b> che conseguiva all\u2019atto di accertamento dell\u2019inosservanza dell\u2019obbligo vaccinale adottato dall\u2019azienda sanitaria.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Le sospensioni dagli Ordini professionali deliberate prima del 27.11.2021 potrebbero quindi essere <b>illegittime oggi come lo erano allora<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La nuova disciplina sembra anzi portare nuovi elementi a sostegno della illegittimit\u00e0 delle sospensioni dall\u2019albo deliberate dagli Ordini prima del 27.11.2021 proprio laddove essa stessa <b>prevede (questa volta s\u00ec) che siano gli Ordini ad accertare il mancato adempimento dell\u2019obbligo vaccinale, e ad annotare la sospensione conseguente da tale accertamento nell\u2019albo<\/b> (cosa che prima, invece, non era prevista).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Se questa tesi si rivelasse fondata, il singolo esercente la professione sanitaria potrebbe agire per vedere accertata l\u2019illegittimit\u00e0 della sospensione dall\u2019albo, con ogni eventuale conseguenza anche dal punto di vista risarcitorio.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Infatti, gli esercenti le professioni sanitarie sospesi (illegittimamente) dai loro albi si sono tendenzialmente trovati <b>nell\u2019impossibilit\u00e0 di essere assegnati a mansioni diverse (anche inferiori) da parte dei loro datori di lavoro<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><u><b>4. L\u2019IMPATTO SULLA VITA QUOTIDIANA<\/b><\/u><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">L\u2019impatto della nuova disciplina sulla vita quotidiana degli esercenti la professione sanitaria si prefigura come in parte positivo e in parte negativo.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><u><b>NEGATIVO<\/b><\/u> perch\u00e9 la nuova disciplina esclude radicalmente la possibilit\u00e0, per l\u2019esercente la professione sanitaria sospeso, di essere adibito, ove possibile, a mansioni anche inferiori e, quindi, di mantenere uno stipendio (sia pure ridotto). Sul punto pare necessario formulare ampie riserve sulla legittimit\u00e0 di tale disposizione. Ma questa sar\u00e0 materia di un altro specifico approfondimento.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><u><b>POSITIVO<\/b><\/u> perch\u00e9 la nuova disciplina sembra gettare luce, indirettamente, sul vero significato (ad oggi ancora controverso) della disciplina previgente. Sembra potersi desumere dalla nuova disciplina, infatti, che tutte le sospensioni dagli albi deliberate prima del 27.11.2021 sarebbero illegittime perch\u00e9 <b>allora <\/b><i>(tempus regit actum)<\/i><b> <\/b>non esisteva una legge che consentiva agli Ordini professionali di sospendere i professionisti <i>tout court <\/i>dall\u2019albo. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Questo apre una possibile strada a contenziosi contro gli Ordini e contro i datori di lavoro che fino al 26.11.2021 sembrano essersi comportanti in contrasto con la disciplina previgente.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Un ulteriore effetto positivo dell\u2019entrata in vigore della nuova legge \u00e8 che <b>agli atti di accertamento dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo vaccinale adottati dalle aziende sanitarie prima del 27.11.2021 non \u00e8 pi\u00f9 ricollegato l\u2019effetto della sospensione dall\u2019esercizio delle mansioni<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Tale effetto discende, ad oggi, <b>SOLO<\/b> dall\u2019atto di accertamento adottato (o, meglio, che dovr\u00e0 essere adottato, all\u2019esito del nuovo <i>iter<\/i>) dall\u2019Ordine professionale.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Fino a quando gli Ordini non adotteranno gli atti di accertamento di loro competenza<b> gli esercenti la professione sanitaria <\/b><u><b>sembrerebbero poter legittimamente pretendere il rientro sul luogo di lavoro.<\/b><\/u> Ci\u00f2 in quanto la loro sospensione non pare pi\u00f9 essere sorretta dall\u2019unico atto che oggi ne costituisce il presupposto, e cio\u00e8 l&#8217;atto di accertamento dell&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo vaccinale emesso dall\u2019Ordine Professionale.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Nella pratica si segnala che un possibile ostacolo al rientro potrebbe essere ravvisato nel provvedimento di sospensione dall\u2019albo che taluni Ordini Territoriali hanno in effetti gi\u00e0 comminato nei confronti dei loro iscritti secondo una interpretazione discutibile della previgente legge.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">La sostanza \u00e8 la seguente:<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> i lavoratori che siano stati destinatari, prima del 26.11.2021, di un \u201catto di accertamento della mancata vaccinazione\u201d emesso dall\u2019Azienda Sanitaria Territoriale, e che in forza di tale atto siano stati sospesi dal lavoro, dopo il 27.11.2021 potrebbero pretendere il rientro sul luogo di lavoro. Quantomeno <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">sino all\u2019emanazione dell\u2019 \u201catto di accertamento della mancata vaccinazione\u201d emesso (questa volta) dall\u2019Ordine Professionale ai sensi del nuovo art. 4.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Di certo la volont\u00e0 del legislatore, nell&#8217;introdurre il &#8220;nuovo articolo 4&#8221; non era quella di consentire un rientro provvisorio in servizio dei lavoratori non vaccinati. Tuttavia la tesi sopra esposta sembra avere piena dignit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Ovviamente al momento la questione \u00e8 priva di precedenti giurisprudenziali.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i><u><b>Alcuni problemi aperti<\/b><\/u><\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Da ultimo, bisogna evidenziare che la nuova disciplina potrebbe prestare il fianco ad alcune critiche.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In particolare, non \u00e8 dato sapere ogni quanto gli Ordini dovranno riaprire la procedura di accertamento per verificare se l\u2019esercente si sar\u00e0 fatto inoculare anche la cosiddetta \u201cterza dose\u201d.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Inoltre, la disciplina ad oggi in vigore sembra essere <b>compatibile solamente con vaccini che prevedano un ciclo vaccinale primario di durata assai limitata<\/b> e quindi, in fin dei conti, solo con i vaccini che vengono somministrati in unica dose. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Infatti, i \u201cventi giorni\u201d che vengono garantiti tra la ricezione dell\u2019invito da parte dell\u2019Ordine e l\u2019effettivo completamento (che in questi venti giorni sembra dover avvenire) del ciclo vaccinale sono incompatibili, ad esempio, con le modalit\u00e0 di somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer\/BioNTech) che prevede due iniezioni <b>a distanza di almeno 21 giorni l\u2019una dall\u2019altra<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Infine, la disciplina sembra voler attribuire agli Ordini professionali un ruolo che a loro, forse, mal si addice: da organi di rappresentanza e di tutela dei propri iscritti e della professione, essi sembrano diventare (forse loro malgrado) portavoce (non pi\u00f9 neutrali) delle politiche sanitarie dello Stato (indipendentemente dalla condivisibilit\u00e0, o meno, di tali politiche).<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><u><b>Il vecchio e il nuovo <i>iter <\/i>a confronto<\/b><\/u><\/span><\/p>\n<p class=\"sdfootnote\" align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La seguente tabella (<em>clicca sull&#8217;immagine per visualizzare a pagina intera e per scaricarla<\/em>) mette a raffronto, nel dettaglio, le due discipline: quella in vigore fino al 26.11 e quella <em>post<\/em> 27.11<\/span><\/p>\n<p class=\"sdfootnote\" style=\"text-align: left;\" align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Dato che il decreto-legge modificativo del testo di legge previgente dovr\u00e0 essere convertito, si anticipa fin da subito che non si pu\u00f2 escludere che, con la legge di conversione, vengano introdotte ulteriori modifiche.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><a href=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari-vecchio-Vs-nuovo_page-0001-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-1606\" src=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari-vecchio-Vs-nuovo_page-0001-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1241\" height=\"1654\" srcset=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari-vecchio-Vs-nuovo_page-0001-1.jpg 1241w, https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari-vecchio-Vs-nuovo_page-0001-1-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari-vecchio-Vs-nuovo_page-0001-1-768x1024.jpg 768w, https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/art.-4-operatori-sanitari-vecchio-Vs-nuovo_page-0001-1-1152x1536.jpg 1152w\" sizes=\"(max-width: 1241px) 100vw, 1241px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\nL\u2019art. 4 del decreto legge 44 del 2021 \u2013 <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1591,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[179,165,178,175,176,177,174],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1590"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1590"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1590\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1607,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1590\/revisions\/1607"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1591"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}