{"id":1410,"date":"2020-11-18T16:28:30","date_gmt":"2020-11-18T15:28:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1410"},"modified":"2020-11-18T16:30:48","modified_gmt":"2020-11-18T15:30:48","slug":"danni-da-intervento-chirurgico-non-basta-provare-la-mancanza-di-consenso-informato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1410","title":{"rendered":"DANNI DA INTERVENTO CHIRURGICO \u2013 non basta provare la mancanza di consenso informato."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">La Costituzione Italiana stabilisce con chiarezza <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">(art. 32) <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">che <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>\u201cnessuno pu\u00f2 essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge\u201d<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Dunque, ogni intervento chirurgico deve essere autorizzato dal paziente.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Per<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> consentire al<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> paziente <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">di decidere se sottopor<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">s<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">i <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">o meno <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">ad un determinato intervento, il medico dovr\u00e0 fornire in forma scritta <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">sufficienti informative circa (1) le prevedibili conseguenze del trattamento sanitario; (2) il possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute; (3) l\u2019eventuale impegno, in termini di sofferenze, del percorso riabilitativo post operatorio.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il consenso all\u2019intervento deve essere raccolto dal medico in forma scritta.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Nel caso in cui il modulo di consenso non sia stato sottoscritto dal paziente o nel caso in cui il modulo, pur sottoscritto, non sia idoneo alla propria funzione (ad esempio perch\u00e9 troppo tecnico oppure troppo vago), allora l\u2019intervento chirurgico sar\u00e0 stato effettuato in <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><u>assenza di consenso informato<\/u><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">In questo c<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">aso<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">, anche laddove l\u2019intervento chirurgico sia riuscito perfettamente, sussiste comunque, in capo al paziente il diritto al risarcimento del danno da <\/span><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">lesione del diritto costituzionale all\u2019autodeterminazione<\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> (art. 32 Cost.).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il risarcimento <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">per\u00f2<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">, secondo la recente sentenza in commento (qui sotto), spetta esclusivamente nel caso in cui il paziente <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">alleghi e\u00a0<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">riesca a <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><u>dimostrare che <em><strong>\u201cuna volta in possesso dell\u2019informazione, avrebbe prestato il rifiuto all\u2019intervento\u201d<\/strong><\/em><\/u><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Corte di Cassazione, sez. III Civile,<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>ordinanza 21 settembre \u2013 16 novembre 2020, n. 25875 <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>| <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Presidente\/Relatore Travaglino<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Rilevato che:<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>1. H. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova l\u2019Istituto G. e Mo. chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla perdita della capacit\u00e0 riproduttiva per effetto di intervento chirurgico per interruzione volontaria di gravidanza in assenza di valido consenso informato. Si costituirono le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda. Il Mo. chiam\u00f2 in causa la propria societ\u00e0 assicuratrice. Intervenne volontariamente in giudizio M., coniuge dell\u2019attrice.<br \/>\n2. Il Tribunale adito rigett\u00f2 la domanda. Osserv\u00f2 in particolare il Tribunale che, pur essendo stato violato il diritto al consenso informato, la paziente non aveva provato che avrebbe rifiutato l\u2019intervento nel caso di adeguata informazione.<br \/>\n3. Avverso detta sentenza proposero appello H. e M.. Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell\u2019appello. L\u2019Istituto G. propose appello incidentale in relazione all\u2019accertamento di violazione dell\u2019obbligo di adeguata informativa.<br \/>\n4. Con sentenza di data 4 gennaio 2018 la Corte d\u2019appello di Genova rigett\u00f2 entrambi gli appelli. Osserv\u00f2 la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l\u2019isterectomia e l\u2019ovariectomia totale erano state imposte dall\u2019emorragia conseguente all\u2019induzione farmacologica del parto abortivo, scelta quest\u2019ultima corretta sulla base della CTU data la pericolosit\u00e0 dell\u2019intervento chirurgico invocato dalla parte appellante, e che non era stato provato che la H. , se adeguatamente informata, non avrebbe interrotto la gravidanza.<br \/>\n5. Hanno proposto ricorso per cassazione H. e M. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso l\u2019Istituto G.G. . \u00c8 stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell\u2019art. 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. \u00c8 stata presentata memoria.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Considerato che:<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>1. con il motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1223, 1226 c.c., artt. 112, 116, 121, 163 e 342 c.p.c., ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente, premesso che la domanda aveva avuto ad oggetto il risarcimento non solo del danno alla salute ma anche del danno alla libert\u00e0 di autodeterminazione, che il giudice di appello ha sovrapposto, in ordine alla questione del consenso informato, i presupposti del risarcimento del danno alla salute con quelli del risarcimento da lesione del diritto all\u2019autodeterminazione. Aggiungono che, ove ritenuta mancante la prova che la paziente avrebbe rifiutato l\u2019intervento se correttamente informata, il giudice di appello avrebbe potuto tutto al pi\u00f9 rigettare la domanda risarcitoria del danno alla salute, ma non negare quella per la lesione al diritto di autodeterminazione.<br \/>\n1.1. Il motivo \u00e8 infondato. Cass. 11 novembre 2019 n. 28985 ha operato una sistemazione complessiva della giurisprudenza recente di questa Corte in materia di consenso informato. Il Collegio intende dare continuit\u00e0 a tale rilevante precedente. Sulla base della classificazione operata da Cass. n. 28985 del 2019, la fattispecie in esame rientra nell\u2019ipotesi dell\u2019omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute ma senza che sia stata dimostrata la responsabilit\u00e0 del medico. <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>In tal caso \u00e8 risarcibile il diritto violato all\u2019autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell\u2019informazione, avrebbe prestato il rifiuto all\u2019intervento<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>. Il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva, come afferma sempre Cass. n. 28985 del 2019, sul piano della causalit\u00e0 giuridica ex art. 1223 c.c. e cio\u00e8 della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione &#8211; perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell\u2019obbligo informativo preventivo &#8211; e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarit\u00e0 causale.<br \/>\nIl giudice di merito ha accertato che non vi \u00e8 prova che la H. , se adeguatamente informata, non avrebbe interrotto la gravidanza, rifiutando cos\u00ec la terapia sanitaria. Trattasi di giudizio di fatto non oggetto di specifica denuncia di vizio motivazionale. A fronte di tale giudizio di fatto, corretto, alla stregua di quanto sopra osservato, \u00e8 il giudizio di diritto di cui all\u2019impugnata sentenza.<br \/>\n2. Il consolidarsi della giurisprudenza determinante per la definizione della controversia nel corso del giudizio costituisce ragione di compensazione delle spese processuali.<br \/>\nPoich\u00e9 il ricorso \u00e8 stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 &#8211; quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell\u2019obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente ove dovuto dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>P.Q.M.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Rigetta il ricorso.<br \/>\nDispone la compensazione delle spese processuali.<br \/>\nAi sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Costituzione Italiana stabilisce con chiarezza (art. 32) che \u201cnessuno <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1414,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[154,157,155,153,156,54],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1410"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1410"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1410\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1413,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1410\/revisions\/1413"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}