{"id":1342,"date":"2019-12-24T10:09:48","date_gmt":"2019-12-24T09:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1342"},"modified":"2019-12-24T10:10:36","modified_gmt":"2019-12-24T09:10:36","slug":"cervo-invade-la-carreggiata-e-provoca-un-sinistro-con-gravi-danni-negato-il-risarcimento-del-danno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1342","title":{"rendered":"Cervo invade la carreggiata e provoca un sinistro con gravi danni: negato il risarcimento."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">L\u2019Ente Pubblico (Regione o Provincie) ha il compito di porre in essere azioni concrete volte a scongiurare il pericolo che la fauna selvatica produca danni ai cittadini, <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">nei limiti della prevedibilit\u00e0, della evitabilit\u00e0 e della concreta esigibilit\u00e0.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Per quanto riguarda il pericolo che gli animali selvatici producano incidenti stradali, \u00e8 il cittadino che vuole essere risarcito a dover provare<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> la <strong>colpa dell\u2019ente pubblico<\/strong><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> consistente nel non aver adottato misure sufficienti (nei limiti della concreta esigibilit\u00e0) a prevenire il sinistro.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il cartello di pericolo pu\u00f2 essere <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">ritenuta <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">sufficiente a distogliere l\u2019Ente Pubblico dalle proprie responsabilit\u00e0.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In ogni caso, ad escludere il risarcimento pu\u00f2 sempre concorrere anche la corresponsabilit\u00e0 colposa dello stesso guidatore danneggiato, il quale non abbia tenuto una condotta automobilistica sufficientemente prudente in considerazione dell\u2019intuibile rischio di imbattersi improvvisamente in un animale selvatico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Sar\u00e0, <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">in quest\u2019ultimo caso,<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> l\u2019Ente Pubblico a dover provare la <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">coppa (imprudenza) <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">del danneggiato.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il caso oggetto della sentenza in esame (qui sotto) riguarda il caso di un automobilista, il quale guidava di notte, sotto la pioggia e in condizioni di scarsa visibilit\u00e0. <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Improvvisamente, tra un tornante e l\u2019altro, si \u00e8 trovato davanti ad un grande cervo, immobile, in mezzo<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> alla strada. Non ha saputo evitar<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">e l\u2019impatto ed il veicolo si \u00e8 gravemente danneggiato.<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> Al lato della strada, per\u00f2, c\u2019era il cartello che avvisava del pericolo.<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> Niente risarcimento in quanto l\u2019automobilista non ha saputo provare in che cosa sarebbe consistita la colpa dell\u2019Ente Pubblico. Non ha saputo riferire al Tribunale, in pratica, cosa la Regione avrebbe potuto fare di pi\u00f9 in concreto (nei limiti della esigibilit\u00e0) per scongiurare il sinistro.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Insomma: una brutta disavventura sia sulla strada che in Tribunale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Al cervo \u00e8 andata sicuramente peggio. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 luglio \u2013 13 dicembre 2019, n. 32775<\/i><\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><br \/>\n<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Fatti di causa<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(\u2026) <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Il ricorrente deduce che un cervo adulto, mentre, il 25 agosto 2013, alle 21.30, in condizioni di scarsa visibilit\u00e0 per il buio, la nebbia e la pioggia, percorreva con la propria Opel, la strada comunale n. 51, facendo irruzione sulla sua carreggiata, investiva l&#8217;auto, provocando ingenti danni, consistenti nella distruzione di tutta la parte anteriore con scoppio dei due airbag, come emergeva dalla scheda di rilevazione della Polizia Provinciale di Belluno intervenuta sul luogo dell&#8217;incidente.<br \/>\nIl Tribunale di Belluno, dinanzi al quale l&#8217;odierno ricorrente aveva citato la Regione Veneto, per ottenerne in via principale la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 13.600,00 o nella diversa somma accertata giudizialmente ai sensi degli artt. 2052 o 2043 c.c., in via subordinata in Euro 12.472,50, nell&#8217;ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto antieconomica la rottamazione dell&#8217;autovettura e in via ulteriormente subordinata, ove fosse emerso un suo concorso di colpa, in Euro 6.800,00, con la sentenza qui impugnata, rigettava la domanda e lo condannava al pagamento delle spese di lite.<br \/>\nLa Corte d&#8217;Appello di Venezia, investita del gravame, con ordinanza del 4 aprile 2018, dichiarava inammissibile l&#8217;appello ex artt. 348 bis e 348 ter, comma 1, c.p.c. e condannava l&#8217;appellante, odierno ricorrente, al pagamento delle spese processuali.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Ragioni della decisione<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>1) Il ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all&#8217;art. 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. p. 17).<br \/>\nL&#8217;assunto cassatorio \u00e8 il seguente: il Tribunale di Padova avrebbe errato nel ritenere che egli non avesse assolto l&#8217;onere di provare il comportamento colposo della Regione Veneto, ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., perch\u00e9, premesso che sulla Regione, ai sensi dell&#8217;art. 1 della L 11\/02\/1992, n. 157, gravava l&#8217;obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecassero danni a persone o a cose, egli avrebbe indicato il contenuto specifico degli adempimenti che la Regione Veneto avrebbe potuto porre in essere, in considerazione della frequenza di incidenti di analoga natura verificatisi nella dona (71 nei comuni di San Vito e Cortina 41 dei quali lungo la statale 51) che l&#8217;Ente non avrebbe potuto ignorare; di talch\u00e9 in applicazione della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ed in particolare della sentenza n. 27673\/2008, quanto all&#8217;onere della prova del fatto omissivo, e della sentenza n. 9276\/2014, quanto alla prova del nesso di causa, la conclusione del ricorrente che il giudice si sia pronunciato in violazione dell&#8217;art. 2043 c.c..<br \/>\nLa sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto, in aggiunta, che l&#8217;apposizione di un cartello di pericolo a 450 metri dal luogo teatro dell&#8217;incidente fosse misura sufficiente ed idonea per escludere una responsabilit\u00e0 colposa della Regione, non ravvisandosi un obbligo generalizzato di recinzione di tutti i perimetro boschivi a suo carico.<br \/>\nIl ricorrente contesta tali conclusioni, perch\u00e9 in una zona, come quella in cui si era verificato l&#8217;impatto, ove il numero di incidenti era cos\u00ec elevato, la predisposizione di una segnaletica di pericolo non avrebbe dovuto essere considerata misura idonea.<br \/>\nGiova ribadire i principi pi\u00f9 volte enunciati da questa Corte regolatrice:<br \/>\n&#8211; gli animali vaganti non hanno mai avuto n\u00e9 un proprietario n\u00e9 un utilizzatore, il danneggiato da un loro comportamento non pu\u00f2, perci\u00f2, invocare l&#8217;art. 2052 c.c., bens\u00ec utilizzare l&#8217;art. 2043 c.c., dimostrando una condotta colposa ascrivile al soggetto preposto alla cattura ed alla custodia di essi; va, altres\u00ec, precisato che nel caso di specie l&#8217;incidente occorso non si \u00e8 verificato per causa di un animale randagio, bens\u00ec per l&#8217;improvvisa invasione della corsia di marcia da parte di un cinghiale che, ai sensi della L. n.157 del 1992, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, il cui controllo spetta alle Regioni, alla quale la medesima legge assegna espressamente compiti di organizzazione del relativo controllo. La giurisprudenza di questa Corte, contrariamente al parere di una parte della dottrina che Invoca \\i regime di responsabilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 2052 c.c. avendo l&#8217;ordinamento individuato tanto un patrimonio, lo Stato, quanto un controllore, la Regione, riconduce anche questa ipotesi all&#8217;art. 2043 c.c. La fauna selvatica, infatti, \u00e8 tutelata nell&#8217;interesse della comunit\u00e0 nazionale ed internazionale, posto che si tratta di espressione di una politica di sostegno dell&#8217;equilibrio ecologico che di per s\u00e9 non impone alla pubblica amministrazione l&#8217;obbligo di attuare generali misure di protezione e di sorveglianza, fatti salvi i pericoli intercettati e segnalati in concreto e non adeguatamente considerati Anche la Corte Costituzionale, interpellata in merito, ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparit\u00e0 di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattivit\u00e0), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da &#8220;animali che soddisfano il godimento della intera collettivit\u00e0, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunit\u00e0 intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilit\u00e0 civile, ex art. 2043 c.c.&#8221; (Cass. 27\/02\/2019, n. 5722).<br \/>\n&#8211; non \u00e8 possibile riconoscere una responsabilit\u00e0 ex art. 2043 c.c. semplicemente sulla base della individuazione dell&#8217;ente cui la normativa affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna occorrendo la puntuale allegazione, o quantomeno la specifica indicazione, il cui onere spetta all&#8217;attore danneggiato in base alle regole generali, di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile sua ricollegabilit\u00e0 al danno ricevuto.<br \/>\nIl Tribunale ha esattamente individuato la premessa in iure del suo ragionamento e non \u00e8 incorso nel vizio imputatogli dal ricorrente quando, con una motivazione con essa collimante, ha ritenuto che il ricorrente non avesse soddisfatto l&#8217;onere probatorio di cui era gravato.<br \/>\nIl tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto da parte della Regione, si da dedurne la eventuale responsabilit\u00e0 sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile &#8211; quest&#8217;ultima individuata secondo i criteri della prevedibilit\u00e0 e della evitabilit\u00e0 e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l&#8217;alea normale il rischio connaturato al fenomeno dell&#8217;attraversamento stradale da parte della fauna selvatica \u2013 deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilit\u00e0, tenendo conto che per imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile &#8211; rappresenta, infatti, un fenomeno del tutto naturale che animali selvatici possano attraversare le strade &#8211; ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacit\u00e0 dell&#8217;agente.<br \/>\nEbbene, nel caso di specie, ricordato che la valutazione circa la sussistenza o meno di comportamenti colposi rilevanti ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c. \u00e8 un compito rimesso al giudice di merito e che il relativo esito \u00e8 sindacabile in questa sede solo in presenza di corretta motivazione (Cass. 06\/03\/2019, n. 6446), va rilevato che il ricorrente non ha provato che nel caso di specie caratterizzato, per sua stessa ammissione, da scarsa visibilit\u00e0 a causa del buio, della pioggia e della nebbia, non fosse sufficiente quale misura atta a prevenire il danno occorsogli il cartello di pericolo che la Regione aveva apposto in prossimit\u00e0 del teatro dell&#8217;incidente.<br \/>\nProprio le condizioni di tempo e di luogo indicate dal ricorrente in aggiunta alla segnalazione di pericolo di attraversamento di animali selvatici avrebbero dovuto indurre la vittima ad adottare alla guida dell&#8217;auto un comportamento particolarmente prudente sufficiente, secondo un criterio di ragionevolezza, ad evitare l&#8217;impatto con l&#8217;animale.<br \/>\nIl motivo non merita dunque accoglimento.<br \/>\nNulla deve essere liquidato per le spese, atteso che la Regione Veneto si \u00e8 costituita con memoria, depositata il 25 giugno 2019, che difetta dei caratteri necessari per attivare il contraddittorio rispetto alla parte ricorrente (Cass. 5\/12\/ 2014, n. 25735).<br \/>\nSi d\u00e0 atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l&#8217;obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>P.Q.M.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>La Corte rigetta il ricorso <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>..<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Ente Pubblico (Regione o Provincie) ha il compito di porre <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1343,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[123,122,54,85],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1342"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1342"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1342\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1346,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1342\/revisions\/1346"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1343"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}