{"id":1305,"date":"2019-09-28T19:13:28","date_gmt":"2019-09-28T17:13:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1305"},"modified":"2019-09-28T19:13:28","modified_gmt":"2019-09-28T17:13:28","slug":"labbandono-del-tetto-coniugale-e-una-violazione-dei-doveri-coniugali-ma-non-giustifica-laddebito-della-separazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1305","title":{"rendered":"L\u2019abbandono del tetto coniugale \u00e8 una violazione dei doveri coniugali ma non giustifica l\u2019addebito della separazione."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">I diritti ed i doveri reciproci dei coniugi, secondo l\u2019art. 143 del codice civile, sono i seguenti:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">1) fedelt\u00e0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">2) assistenza morale e materiale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">3) collaborazione nell\u2019interesse della famiglia<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\"><b>4) coabitazione<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">La violazione di uno di questi doveri potrebbe certamente comportare l\u2019insorgere del presupposto giuridico della separazione, e cio\u00e8 la c.d. <b>intollerabilit\u00e0 della convivenza <\/b><b>coniugale<\/b>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">In questo caso il giudice \u2013 su richiesta di uno dei coniugi \u2013 potrebbe pronunciare <b>l\u2019addebito della separazione <\/b>a carico del coniuge che, a causa della violazione di uno o pi\u00f9 dei doveri coniugali, abbia causato la separazione. A carico, cio\u00e8, di quel coniuge che abbia causato l\u2019intollerabilit\u00e0 della convivenza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">L\u2019addebito della separazione comporta le seguenti conseguenze:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">1) condanna al pagamento delle spese del giudizio di separazione<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">2) perdita del diritto a ricevere l\u2019assegno di mantenimento<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">3) perdita dei diritti successori rispetto al patrimonio del coniuge (senza addebito il coniuge separato rimane un erede legittimario fino alla pronuncia di divorzio)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">La sentenza in commento, a tal proposito, ribadisce un concetto molto importante: non basta la violazione di uno dei doveri coniugali per vedersi addebitare la separazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\"><b>\u00c8 invece necessario, <\/b><b>per la pronuncia di addebito,<\/b><b> che tra la violazione del dovere coniugale (es. quello di coabitazione) e l\u2019intollerabilit\u00e0 della convivenza sussista il c.d. nesso di causalit\u00e0.<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">Se infatti l\u2019intollerabilit\u00e0 della convivenza \u00e8 gi\u00e0 conclamata, allora la successiva violazione, ad esempio, del dovere di coabitazione non comporter\u00e0 di certo l\u2019addebito della separazione. In questo caso, infatti, il presupposto giuridico della separazione (cio\u00e8 l\u2019intollerabilit\u00e0 della convivenza) non sarebbe causato dall\u2019uscita di casa di un coniuge, ma da altro fatto precedente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">Attenzione per\u00f2: nella causa di separazione \u2013 se sorpresi da una domanda di addebito per la violazione di doveri coniugali \u2013 sar\u00e0 opportuno produrre in giudizio la prova del fatto che la c.d. <i>affectio coniugalis<\/i> era gi\u00e0 venuta meno in un momento anteriore all\u2019uscita di casa o al passaggio a nuova relazione.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\">\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">estratto da:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #000000;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>Corte di Cassazione, sez. VI Civile &#8211; 1, ordinanza 9 luglio \u2013 18 settembre 2019, n. 23284<\/b><\/i><\/span><\/strong><i><b> <\/b><\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\"><i> Come gi\u00e0 \u00e8 stato affermato da questa Corte la pronuncia di addebito non pu\u00f2 fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall\u2019art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall\u2019essere intervenuta quando era gi\u00e0 maturata una situazione di intollerabilit\u00e0 della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L\u2019apprezzamento circa la responsabilit\u00e0 di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilit\u00e0 della convivenza \u00e8 istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074\/2014; Cass. n. 4550\/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l\u2019inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l\u2019addebito della separazione all\u2019altro coniuge l\u2019onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre \u00e8 onere di chi eccepisce l\u2019inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l\u2019eccezione si fonda, vale a dire l\u2019anteriorit\u00e0 della crisi matrimoniale all\u2019accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591\/2019, Cass. n. 3923\/2018).<br \/>\nTanto premesso, va tuttavia rimarcato che l\u2019onere della prova si connota in maniera specifica ed autonoma in relazione alla dedotta violazione degli obblighi ed al nesso di causalit\u00e0.<br \/>\nQuanto al primo profilo, alla stregua dei principi richiamati, va affermato che nel caso in cui sia dedotta la violazione dell\u2019obbligo coniugale di convivenza, la prova dell\u2019avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, \u00e8 sufficiente ad integrare la fattispecie ai sensi dell\u2019art. 146 c.c., comma 1, a meno che il coniuge che si \u00e8 allontanato non provi che ci\u00f2 sia avvenuto per giusta causa.<br \/>\nPertanto, correttamente la Corte di appello, stante il carattere incontestato dell\u2019allontanamento denunciato, ha ritenuto sussistere la violazione del dovere coniugale da parte del G. , sulla considerazione che questi aveva sostenuto che<b> alla data del suo allontanamento la crisi coniugale era gi\u00e0 scoppiata e che l\u2019allontanamento era una conseguenza dell\u2019intollerabilit\u00e0 della prosecuzione della convivenza<\/b>, senza tuttavia fornire alcuna prova di ci\u00f2 che aveva prospettato come &#8220;giusta causa&#8221;, ma affermandolo solo labialmente (fol. 4 della sentenza): tale statuizione non risulta nemmeno impugnata, tale non potendosi ritenere l\u2019affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale dagli atti sarebbe emerso che la crisi coniugale era da ascrivere a differenze caratteriali, attesa la assoluta genericit\u00e0 e mancanza di specificit\u00e0 della stessa (fol. 6 del ricorso).<br \/>\nPassando all\u2019esame del profilo probatorio concernente il nesso di causalit\u00e0, va confermato che, anche in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all\u2019altro coniuge, provare non solo l\u2019allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalit\u00e0 tra detto comportamento e l\u2019intollerabilit\u00e0 della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. n. 14591\/2019, Cass. n. 3923\/2018, Cass. n. 3194\/2017, Cass. n. 19328\/2015), tuttavia nulla osta a che tale prova sia anche di tipo logico o presuntivo. <\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I diritti ed i doveri reciproci dei coniugi, secondo l\u2019art. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1306,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[67,106,105,66],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1305"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1305"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1305\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1307,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1305\/revisions\/1307"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1306"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}