{"id":1244,"date":"2019-06-06T15:15:11","date_gmt":"2019-06-06T13:15:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1244"},"modified":"2019-06-06T15:15:11","modified_gmt":"2019-06-06T13:15:11","slug":"risarcimento-del-danno-insidia-stradale-la-buca-sotto-casa-e-nota-al-danneggiato-non-di-notte-o-se-piove","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1244","title":{"rendered":"Risarcimento del danno! Insidia stradale: la buca sotto casa \u00e8 nota al danneggiato? Non di notte o se piove!"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Se <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">un citta<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">dino, circolando in bicicletta o in moto, cade in una buca e subisce un danno, l\u2019ente custode della strada \u00e8 tenuto al risarcimento, salva la prova del caso fortuito. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Puoi trovare un approfondimento circa modi, tempi e casi di risarcimento del danno nell\u2019articolo: \u201c<span style=\"color: #800000;\"><a style=\"color: #800000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1203\">INSIDIA STRADALE \u2013 GUIDA AL RISARCIMENTO DEL DANNO<\/a><\/span>\u201d ed un audio di approfondimento sul punto nel podcast del mio intervento su\u00a0<\/span><\/span><\/em><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">RADIO Rai1<\/span><\/span><em><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> nella trasmissione \u201c<span style=\"color: #800000;\"><a style=\"color: #800000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1214\">Andata e Ritorno \u2013 viaggio nel paese reale<\/a><\/span>\u201d del 02.05.2019.<\/span><\/span><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">La sentenza in commento chiarisce un punto decisamente interessante in materia di esclusione del risarcimento per colpa del danneggiato!<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">In numerose sentenze si \u00e8 visto addebitare la colpa del sinistro proprio al soggetto danneggiato il quale sia inciampato o comunque sia caduto in una buca posta proprio sulla strada di casa o comunque in un tratto di strada percorso spesso.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">In questi casi si \u00e8 riconosciuta una presunzione di conoscenza dell\u2019esistenza della buca da parte del danneggiato.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il cittadino, dovendosi ricordare che la strada percorsa tutti i giorni \u00e8 gravata da un\u2019insidia, dovrebbe ricordarsi del pericolo e quindi evitare di cadere nella buca.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Nel caso oggetto di sentenza, per\u00f2, il Comune \u00e8 stato condannato a risarcire i danni di un cittadino che era caduto proprio in una buca che si trovava nei pressi di casa e che era verosimilmente nota allo stesso danneggiato!<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Perch\u00e9?<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">La Corte ha ritenuto di poter escludere la colpa del danneggiato in quanto se da un lato il cittadino doveva sapere dell\u2019esistenza della buca, dall\u2019altro lato la stessa era poco visibile a causa della poca illuminazione del manto stradale ed in ragione di un recente acquazzone che la aveva coperta.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il cittadino, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte, \u00e8 onerato dal dovere di ricordare che sulla strada di casa \u00e8 presente una buca, ma <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><u>non anche dall\u2019obbligo di ricordarne esattamente l\u2019ubicazione nel manto stradale<\/u><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Insomma, secondo la <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Suprema C<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">orte, in tema di risarcimento da insidia stradale non esistono presunzioni di diritto: si deve effettuare una valutazione caso per caso, considerando tutte le circostanze concorrenti.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Nel caso di specie la Corte ha saputo apprezzare la scarsa visibilit\u00e0 ed il fatto che la buca fosse occultata dall\u2019acqua, con la conseguenza che <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>non tenere conto di queste concrete circostanze, significherebbe addossare<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> (ingiustamente) <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>al danneggiato non solo l\u2019obbligo cautelare di conoscere le buche a lui vicine, ma anche quello di ricordarne esattamente l\u2019ubicazione, in modo tale che, quando, come nella fattispecie, non sono visibili, possono comunque essere evitate ricordandosi l\u2019esatta loro collocazione. Infatti, nel caso concreto, solo il ricordo preciso della ubicazione della buca, e non gi\u00e0 la mera conoscenza che ve ne fosse una sul percorso, avrebbe consentito di evitare l\u2019evento, dal momento che la buca non era visibile e sapere semplicemente che vi fosse non era sufficiente ad evitarla.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 aprile \u2013 31 maggio 2019, n. 14908<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Fatti di causa<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">A percorrendo con un ciclomotore intestato a B una stradina che portava a casa sua, alla fine di una salita, finiva in una buca, in quel momento piena dell\u2019acqua piovana di una recente precipitazione.<br \/>\nEntrambi, conducente e proprietaria, agivano, ciascuno per i danni in proprio subiti, contro il Comune di Scalea, contestando una responsabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo ai sensi dell\u2019art. 2051 c.c..<br \/>\nIl giudice di prime cure, ritenuto che la fattispecie rientrava nella previsione di quella norma, a dispetto invece del contrario avviso dell\u2019ente locale, accoglieva la domanda ed accordava ai due attori un risarcimento dei danni di 22647,28 Euro.<br \/>\nSu appello del Comune di Scalea questa decisione veniva riformata, nel senso che la corte di appello riteneva esclusiva la colpa del danneggiato, il quale, da un lato, avrebbe dovuto moderare la velocit\u00e0, e dall\u2019altro, avrebbe dovuto evitare la buca, che, trovandosi vicino casa, gli doveva essere nota.<br \/>\nRicorrono i due iniziali attori con tre motivi di ricorso. V\u2019\u00e8 costituzione del Comune di Scalea con controricorso.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Ragioni della decisione<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">1.- La sentenza impugnata, riferita la fattispecie concreta all\u2019art. 2051 c.c., ha ritenuto di escludere la responsabilit\u00e0 del Comune di Scalea, attribuendo il danno interamente al concorso colposo del danneggiato.<br \/>\nLa colpa di costui, secondo i giudici di merito, starebbe nel non avere colpevolmente evitato un pregiudizio, che per ordinaria diligenza, avrebbe invece potuto evitare.<br \/>\nLa colpa \u00e8 ricavata da due elementi indizianti.<br \/>\nDa un lato, secondo la corte, il conducente non avrebbe moderato la velocit\u00e0 adeguandola alle condizioni del momento: scarsa illuminazione, strada resa scivolosa dalla pioggia, ecc.; per altro verso, avrebbe dovuto evitare la buca, in quanto abitava nelle vicinanze, e si deve quindi presumere che la conoscesse.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">(\u2026)<\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Per meglio comprendere le ragioni dell\u2019accoglimento del ricorso, serve una chiosa sulla regola di giudizio adottata dalla corte di merito.<br \/>\nQuest\u2019ultima assume che l\u2019evento (la caduta nella buca) era prevedibile ed evitabile.<br \/>\nLa corte di merito ricava la prevedibilit\u00e0 dell\u2019evento dalla circostanza che il danneggiato abitava nelle vicinanze, circostanza che fa presumere la conoscenza della esistenza della buca, e quindi la prevedibilit\u00e0 del danno. L\u2019elemento della prevedibilit\u00e0 \u00e8 cos\u00ec ricavato da un indizio, da un fatto noto, che, secondo la corte, vale di per s\u00e9, ossia a prescindere dalla circostanza concreta, a far presumere conoscenza della buca e dunque prevedibilit\u00e0 dell\u2019evento.<br \/>\nInvece, l\u2019evitabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo \u00e8 ricavata dalla corte dalla regola cautelare dell\u2019andatura moderata: il danno sarebbe stato evitabile se fosse stata rispettata una andatura moderata.<br \/>\nLe censure mosse a questo ragionamento sono fondate.<br \/>\n2.1- Intanto, risulta fondato il terzo motivo, in base al quale i ricorrenti contestano alla decisione impugnata di aver posto a base della decisione, quale elemento di prova, un fatto inesistente, non allegato dalle parti, n\u00e9 altrimenti emerso: quello della velocit\u00e0 del motociclo.<br \/>\nLa corte, a pagina 8, assume che il danneggiato &#8220;avrebbe dovuto moderare particolarmente la velocit\u00e0 in considerazione dell\u2019ora tarda, della strada dissestata su cui aveva piovuto da poco e dell\u2019assenza di illuminazione&#8221;, con ci\u00f2 supponendo che, per contro, il motociclo viaggiasse ad elevata velocit\u00e0.<br \/>\nIl giudizio \u00e8 nei termini del tipico controfattuale: se avesse moderato la velocit\u00e0 avrebbe potuto evitare la buca. Il controfattuale \u00e8 un giudizio ipotetico (se avesse moderato la velocit\u00e0) che si pu\u00f2 formulare solo se lo si pone come alternativo ad un fatto certo o sufficientemente probabile (ossia non l\u2019ha moderata).<br \/>\nAltrimenti, l\u2019ipotesi costituita dalla condotta alternativa lecita (se avesse moderato la velocit\u00e0) non \u00e8 alternativa al fatto realmente accaduto, ma ad un fatto a sua volta ipotetico.<br \/>\nIl giudizio controfattuale serve a sostituire la condotta alternativa lecita (il medico avrebbe dovuto fare un certo esame diagnostico, il conducente avrebbe dovuto moderare la velocit\u00e0) a quella effettivamente tenuta, e quest\u2019ultima deve essere certa o sufficientemente probabile.<br \/>\nNel caso presente non risulta affatto che il conducente del motociclo stesse percorrendo la strada a velocit\u00e0 non adeguata. O meglio, la corte non dice perch\u00e9 ritiene che l\u2019andatura fosse eccessiva avuto riguardo allo stato dei luoghi, n\u00e9 indica alcun elemento (entit\u00e0 dei danni, tracce di frenata, o altro genere di indizio) da cui ha potuto inferire che l\u2019andatura fosse elevata.<br \/>\nNon essendovi alcuna ragione per affermare che la velocit\u00e0 non era adeguata (e non essendo ricavabile una tale ragione dalla motivazione della sentenza), il giudizio controfattuale sulla evitabilit\u00e0 del danno \u00e8 sicuramente viziato. Non si pu\u00f2 concludere che una velocit\u00e0 moderata avrebbe fatto evitare il danno, se non risulta n\u00e9 certo n\u00e9 probabile che la velocit\u00e0 fosse, al contrario, elevata o non adeguata alle condizioni della strada.<br \/>\nCon la conseguenza che la corte di merito pone a base della decisione un fatto (la velocit\u00e0 del motociclo) assolutamente non risultante dagli atti di causa, in violazione dell\u2019art. 115 c.p.c., norma che vieta di reputare esistenti prove, o elementi indiziari in realt\u00e0 inesistenti o non emersi in giudizio (Cass. 9356\/2017).<br \/>\n3.- Risulta fondato altres\u00ec anche il primo motivo, che pu\u00f2 essere letto, nella prospettiva di ci\u00f2 che si sta per dire, unitamente al secondo.<br \/>\nCome si \u00e8 detto l\u2019evitabilit\u00e0 dell\u2019evento, e dunque un elemento della colpa del danneggiato, \u00e8 stata ricavata dalla velocit\u00e0 sostenuta, senza per\u00f2 indicare da cosa quest\u2019ultima possa risultare evidente.<br \/>\nL\u2019altro elemento della colpa, ossia la prevedibilit\u00e0 del danno, \u00e8 invece ricavato dalla vicinanza della buca all\u2019abitazione del conducente.<br \/>\nAnche su questo punto la decisione va censurata, per le ragioni che seguono.<br \/>\n\u00c8 vero che se la buca in cui si incappa \u00e8 posta nelle vicinanze dell\u2019abitazione del danneggiato ci\u00f2 pu\u00f2 costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilit\u00e0 del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilit\u00e0 (ed anche, se si vuole, evitabilit\u00e0) del danno stesso (Cass. 11526\/ 2017).<br \/>\nEd in questo caso, emerge dagli atti, la buca era su una delle strade che portano a casa del danneggiato.<br \/>\nTuttavia, il vizio del ragionamento che ha portato ad affermare la colpa, qui, sta in un diverso argomento.<br \/>\nLa vicinanza della buca alla abitazione del danneggiato, oppure ai luoghi da quest\u2019ultimo solitamente frequentati, \u00e8 usata, nella prassi, quale indizio di prevedibilit\u00e0 dell\u2019evento, e dunque quale indizio di un elemento della colpa, nel senso che, se la buca \u00e8 li vicino, si presume, sulla base di massime di esperienza, che la si conosca. Ci\u00f2 rende l\u2019evento prevedibile.<br \/>\nCome \u00e8 noto la prevedibilit\u00e0 dell\u2019evento \u00e8 altres\u00ec criterio per stabilire una regola cautelare, nel senso che gli eventi prevedibili, nei limiti del possibile, vanno evitati.<br \/>\nQuesto criterio di accertamento della colpa del danneggiato, va per\u00f2 precisato.<br \/>\nInfatti, l\u2019elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non pu\u00f2 valere, da solo, di per s\u00e9, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l\u2019evento.<br \/>\nUn simile indizio non ha, di per s\u00e9, sufficienza gravit\u00e0, ossia non ha la capacit\u00e0 di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ci\u00f2 che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante; ma altres\u00ec si finisce con il far gravare sul cittadino l\u2019obbligo cautelare di conoscere e ricordare l\u2019ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.<br \/>\nOssia: se la vicinanza della buca indica che doveva essere nota al conducente (o da questi conoscibile) a prescindere da altre circostanze del caso concreto, ossia, di per s\u00e9, ci\u00f2 avviene sulla base di una massima di esperienza che viene generalizzata, vale a dire che collega due classi di eventi astrattamente considerati, la classe della vicinanza del pericolo e la classe della prevedibilit\u00e0 del medesimo, e induce quest\u2019ultima da quella, a prescindere dalle circostanze del caso. Con la conseguenza che da questa astrazione si ricava poi una regola cautelare: chi ha la buca vicina \u00e8 tenuto a conoscerla ed evitarla, e ci\u00f2, per l\u2019appunto, a prescindere dalle circostanze del caso concreto.<br \/>\nPiuttosto, il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola, e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico.<br \/>\nNel caso presente, era pacifico, e la sentenza di merito ne d\u00e0 atto, che la strada era buia, e che la buca era piena d\u2019acqua, dunque coperta, a causa delle precipitazioni recenti.<br \/>\nV\u2019erano quindi questi altri indizi che andavano considerati insieme alla circostanza che la buca fosse vicino casa, e che andavano valutati insieme all\u2019elemento della vicinanza. Qualora esista, dunque, una pluralit\u00e0 di fatti potenzialmente significativi, il giudice di merito \u00e8 tenuto a considerarli tutti, per verificare la loro concordanza, come preteso dall\u2019art. 2729 c.c., e cosi come \u00e8 viziata la decisione che nega valore indiziario ad un fatto, senza prima aver valutato se esso concorda con gli altri fatti noti (Cass. 9059\/ 2018), allo stesso modo \u00e8 viziata la decisione che attribuisce valore indiziario ad un fatto noto senza valutare se esso sia discordante quanto a tale valore con gli altri fatti noti emersi in giudizi.<br \/>\nCon la conseguenza che non tenere conto di queste concrete circostanze, significa addossare al danneggiato non solo l\u2019obbligo cautelare di conoscere le buche a lui vicine, ma anche quello di ricordarne esattamente l\u2019ubicazione, in modo tale che, quando, come nella fattispecie, non sono visibili, possono comunque essere evitate ricordandosi l\u2019esatta loro collocazione.<br \/>\nInfatti, nel caso concreto, solo il ricordo preciso della ubicazione della buca, e non gi\u00e0 la mera conoscenza che ve ne fosse una sul percorso, avrebbe consentito di evitare l\u2019evento, dal momento che la buca non era visibile e sapere semplicemente che vi fosse non era sufficiente ad evitarla.<br \/>\nIl ricorso va accolto con rinvio alla corte di appello di Catanzaro per un diverso esame.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">P.Q.M.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se un cittadino, circolando in bicicletta o in moto, cade <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1245,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[77,78,53,31,54],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1244"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1244"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1244\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1246,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1244\/revisions\/1246"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}