{"id":1240,"date":"2019-06-03T11:10:53","date_gmt":"2019-06-03T09:10:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1240"},"modified":"2019-06-03T11:35:57","modified_gmt":"2019-06-03T09:35:57","slug":"danno-da-perdita-parentale-non-ce-differenza-tra-coniuge-e-convivente-more-uxorio-almeno-secondo-le-tabelle-milanesi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1240","title":{"rendered":"DANNO DA PERDITA PARENTALE: Non c\u2019\u00e8 differenza tra coniuge e convivente more uxorio, almeno secondo le Tabelle milanesi."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Da alcuni anni le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per la quantificazione del danno non patrimoniale \u2013 in questo caso parliamo di <span style=\"color: #800000;\"><a style=\"color: #800000;\" href=\"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1225\">danno da perdita del congiunto<\/a> <\/span>\u2013 rappresentano un parametro nazionale (e non meneghino) <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">per la liquidazione del danno ai sensi dell\u2019art. 1226 c.c. (valutazione equitativa del danno).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Tali tabelle, da anni ormai, equiparano la posizione del superstite coniugato rispetto a quella del semplice convivente <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>more uxorio.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Con il termine <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>more uxorio<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">, ci si riferisce a quel rapporto di convivenza dotato dei caratteri di stabilit\u00e0 e intensit\u00e0 affettiva assimilabili a un rapporto di natura matrimoniale<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Ebbene, nel caso di perdita del coniuge o di perdita del convivente <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>more uxorio<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">, lo sconvolgimento della vita \u00e8, secondo le tabelle, di entit\u00e0 equiparabile.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il provvedimento in commento, nel confermare tale orientamento, cassa la sentenza della Corte d\u2019Appello di Roma che aveva mal applicato le tabelle meneghine, liquidando al convivente superstite un danno dimezzato rispetto a quello previsto per il coniuge<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Corte di Cassazione, sez. VI Civile \u2013 3, ordinanza 14 febbraio \u2013 29 maggio 2019, n. 14746<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Il fatto:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>con sentenza resa in data 4\/7\/2017, la Corte d\u2019appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell\u2019appello proposto da C. , e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Generali Italia s.p.a. al risarcimento, in favore della C. , dei danni da quest\u2019ultima subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale aveva perso la vita il proprio convivente more uxorio, S. ;<br \/>\nche, con la medesima sentenza, la corte d\u2019appello ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte da F. e M. (entrambi figli di C. ) per la condanna dei responsabili al risarcimento, in loro favore, dei danni agli stessi derivati dalla perdita del rapporto affettivo con il convivente della madre;<br \/>\nche, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come fosse stata raggiunta la prova dell\u2019effettiva sussistenza di un rapporto di convivenza, tra il S. e C.. , dotato dei caratteri di stabilit\u00e0 e intensit\u00e0 affettiva assimilabili a un rapporto di natura matrimoniale, s\u00ec da giustificare il riconoscimento, in favore della F. , del risarcimento dei danni dalla stessa sofferti nella misura liquidata;<br \/>\nche, sotto altro profilo, il giudice d\u2019appello ha escluso che fosse stata raggiunta una prova sufficiente o adeguata di un rapporto di stabilit\u00e0 e di intensit\u00e0 affettiva di uguale natura tra il S. e i due figli della F. , s\u00ec da escludere la riconoscibilit\u00e0, in loro favore, del risarcimento del danno dagli stessi invocato;<br \/>\nche, avverso la sentenza d\u2019appello, E.L. , quale procuratore speciale di C. , F. e M. , propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d\u2019impugnazione;<br \/>\nche la Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;<br \/>\nche nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;<br \/>\nche, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell\u2019art. 380-bis, le parti hanno presentato memoria.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Considerato che:<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell\u2019art. 116 c.p.c., degli artt. 2043, 2059, 1226 c.c. e degli artt. 3 e 29 Cost., nonch\u00e9 del principio dell\u2019integrale risarcimento del danno ai sensi dell\u2019art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all\u2019art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale illegittimamente liquidato, in favore di C. , un importo a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto con il convivente more uxorio in misura ingiustificatamente penalizzante rispetto al parametro costituito dalla misura ordinariamente seguita per la liquidazione del danno da perdita del rapporto coniugale, sulla base di una motivazione del tutto priva di fondamento logico-giuridico;<br \/>\nche il motivo \u00e8 manifestamente fondato sulla base delle considerazioni che seguono, non adeguatamente o decisivamente confutate dalle argomentazioni illustrate dalla Generali Italia s.p.a. nella memoria da ultimo depositata;<br \/>\nche, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l\u2019orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, le c.d. tabelle del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell\u2019art. 1226 c.c., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona; ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice d\u00e0 luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c., n. 3 (Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25\/02\/2014, Rv. 630336 &#8211; 01);<br \/>\nche, inoltre, qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformit\u00e0 di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle c.d. tabelle predisposte dal Tribunale di Milano \u00e8 tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17\/04\/2013, Rv. 626003 &#8211; 01);<br \/>\nche, nel caso di specie, il giudice a quo, pur dichiarando espressamente di volersi uniformare (nella liquidazione del danno subito da C. ) alle misure di liquidazione previste dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, ha tuttavia determinato, in favore della convivente del defunto, un importo pari a circa la met\u00e0 della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, giustificando tale determinazione in ragione del ritenuto normale consolidamento dei rapporti di affetto e di condivisione, nell\u2019ambito delle convivenze di fatto, &#8220;in tempi molto pi\u00f9 ampi che nei legami affettivi tra i componenti di una coppia unita in matrimonio&#8221;;<br \/>\nche tale giustificazione, nella misura risulta fondata in modo esclusivo su una specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio (non potendo ascriversi alcun riconoscibile significato all\u2019anodino e non meglio articolato riferimento alla &#8220;particolarit\u00e0 della situazione relativa ai rapporti intessuti dal defunto con la sua compagna&#8221;: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), risulta lesiva degli stessi criteri adottati nelle c.d. &#8220;tabelle di Milano&#8221; utilizzate a fondamento della liquidazione operata, attesa l\u2019espressa completa equiparazione (contenuta in dette tabelle) tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio;<br \/>\nche, pertanto, la decisione impugnata, nel porsi in contrasto con la norma di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., risulta lesiva del principio formalmente affermato da questa Corte ai sensi del quale, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformit\u00e0 di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle &#8220;tabelle&#8221; predisposte dal Tribunale di Milano, nell\u2019effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, pu\u00f2 superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti da dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver gi\u00e0 tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all\u2019oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l\u2019id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 23\/02\/2016, Rv. 638919 &#8211; 01; v. altres\u00ec Sez. 3 -, Sentenza n. 21939 del 21\/09\/2017, Rv. 645503 &#8211; 01); <\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>(\u2026)<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>P.Q.M.<\/i><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d\u2019appello di Roma, in diversa composizione, cui \u00e8 altres\u00ec rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimit\u00e0.<\/i><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da alcuni anni le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1241,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[72,68,76,54],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1240"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1240"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1240\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1243,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1240\/revisions\/1243"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1241"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}