{"id":1229,"date":"2019-05-20T11:22:23","date_gmt":"2019-05-20T09:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1229"},"modified":"2019-05-20T11:50:10","modified_gmt":"2019-05-20T09:50:10","slug":"danno-da-perdita-parentale-si-configura-non-solo-con-la-morte-ma-anche-con-le-gravi-lesioni-del-familiare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1229","title":{"rendered":"DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE \u2013 Si configura non solo con la morte, ma anche con le gravi lesioni del familiare."},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Nella sentenza in commento la Suprema Corte riconosce il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale <strong>non solo in caso di decesso<\/strong>, ma <strong>anche in caso di lesioni<\/strong> subite dal familiare.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Qualora tali <strong>lesioni <\/strong>siano<strong> gravi<\/strong> al punto da comportare una <strong>compromissione del rapporto parentale<\/strong>, inteso come rapporto dinamico-relazionale (tutelato dalla Costituzione) il cosiddetto \u201cdanno parentale\u201d si potrebbe infatti configurare.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Si ricorda che il danno parentale rappresenta quel peculiare aspetto del danno non patrimoniale consistente nello <i><span style=\"color: #993300;\"><strong>sconvolgimento dell\u2019esistenza<\/strong><\/span>, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonch\u00e9 nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto<\/i> con il proprio familiare (v. Corte di Cassazione n. 23469 del 28 settembre 2018).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Tale particolare voce di danno non patrimoniale<i> consiste non gi\u00e0 nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianit\u00e0, bens\u00ec nello <\/i><i>sconvolgimento dell&#8217;esistenza<\/i><i>, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita<\/i> (v. Cassazione sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un sinistro nel quale un ragazzo aveva subito un danno di natura psichica in termini del 45 \u2013 50%.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Ovviamente, la presenza di un danno di tale importanza comporta un consistente cambiamento del rapporto dinamico-relazionale tra la vittima del sinistro e i familiari di quest\u2019ultima. Certe dinamiche familiari, fatte di prassi, di abitudini, di quotidianit\u00e0, possono cessare del tutto o comunque venire drasticamente ed irreparabilmente compromesse.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In questo senso, la sentenza in commento precisa che il profilo dinamico-relazionale non rappresenta un <i>quid pluris<\/i> rispetto al danno da perdita da rapporto parentale, tale (semplicemente) da incrementare la misura dell&#8217;importo risarcitorio da liquidare, ma \u00e8 una componente intrinseca del danno da perdita del rapporto parentale gi\u00e0 sul piano delle qualificazioni giuridiche.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale \u00e8 ristorabile in caso <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>non solo di perdita<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>ma anche di mera lesione del rapporto parentale<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i> (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">estratto da:<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Open Sans, Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><b>Cassazione civile sez. III, 28\/09\/2018, (ud. 27\/06\/2018, dep. 28\/09\/2018), n.23469<\/b><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">(&#8230;)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Venendo alla ritenuta esclusione del danno da perdita del rapporto parentale va detto che il giudizio di fatto circa l&#8217;assenza di prova del danno dinamico &#8211; relazionale, una volta che si \u00e8 premessa la non configurabilit\u00e0 del danno da perdita del detto rapporto, si traduce in errore di diritto perch\u00e9 comporta l&#8217;astratta negazione della pretesa risarcitoria, e non la mera confutazione della sua fondatezza sul piano delle circostanze di fatto. Il profilo dinamico-relazionale non \u00e8 invero un quid pluris rispetto al danno da perdita da rapporto parentale, tale da incrementare la misura dell&#8217;importo risarcitorio da liquidare, ma \u00e8 una componente intrinseca del danno da perdita del rapporto parentale gi\u00e0 sul piano delle qualificazioni giuridiche. Sulla base del principio di integralit\u00e0 del risarcimento si deve considerare infatti il profilo dinamico-relazionale, unitamente alla sofferenza interiore patita dal soggetto, quali articolazioni costitutive del danno da perdita del rapporto parentale. La decisione va pertanto valutata sotto il profilo del giudizio di diritto.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><i><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">A questo proposito va subito rammentato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non gi\u00e0 nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianit\u00e0, bens\u00ec nello sconvolgimento dell&#8217;esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonch<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">\u00e9<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><b>Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale \u00e8 ristorabile in caso non solo di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992)<\/b><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">. Una volta riconosciuta la spettanza del danno in discorso anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale vanno precisate le componenti di tale danno cui si \u00e8 finora fatto cenno.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Ai fini di tale precisazione va richiamata la pi\u00f9 recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 901\/2018 e 7513\/2018) in tema di risarcimento del danno alla persona, ed in particolare i seguenti principi.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><i><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">1) Sul piano del diritto positivo, l&#8217;ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">a<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">rt. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>2) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l&#8217;insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233\/2003; Cass. ss.uu. 26972\/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>a) di unitariet\u00e0 rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>b) di onnicomprensivit\u00e0 intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall&#8217;evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all&#8217;uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>3) Nel procedere all&#8217;accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell&#8217;insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235\/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e139 Codice delle assicurazioni come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, &#8211; la cui nuova rubrica (&#8220;danno non patrimoniale&#8221;, sostituiva della precedente, &#8220;danno biologico&#8221;), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale &#8211; deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cio\u00e8 tanto l&#8217;aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di s\u00e8, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>4) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare &#8211; ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore\/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828\/2003; Cass. ss.uu. 6572\/2006; Corte cost. 233\/2003) &#8211; il giudice dovr\u00e0, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale &#8211; che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso &#8211; quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell&#8217;ambito della relazione del soggetto con la realt\u00e0 esterna, con tutto ci\u00f2 che, in altri termini, costituisce &#8220;altro da se&#8221;).<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>5) In presenza d&#8217;un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) pu\u00f2 essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l&#8217;id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidit\u00e0 non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>6) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico &#8211; inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivit\u00e0 dinamico relazionali &#8211; e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. &#8220;categorie&#8221; o cd. &#8220;voci&#8221; di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l&#8217;art. 32 Cost.).<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>7) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all&#8217;art. 139 c.s.a. non \u00e8 chiusa anche al risarcimento del danno morale&#8221;), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 138 del C.d.A., alla lettera e introdotto dalla legge di stabilit\u00e0 del 2016.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>8) In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore\/interesse costituzionalmente tutelato andr\u00e0 specularmente valutato e accertato, all&#8217;esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non \u00e8 impredicabile, pur se non frequente, l&#8217;ipotesi dell&#8217;accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione\/diminuzione\/modificazione delle attivit\u00e0 dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, gi\u00e0 Cass. ss.uu. 6572\/2006).<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>9) Costituisce, pertanto, un evidente paralogismo sul plano fenomenologico, prima ancora che giuridico (come, oggi, anche normativamente confermato dalla riforma degli artt. 138 e 139 C.d.A.), quello secondo cui il danno sarebbe costituito, in una dimensione di impredicabile unit\u00e0, &#8220;dalla sofferenza del non poter pi\u00f9 fare&#8221;, perch\u00e8 la pi\u00f9 superficiale della disamina delle conseguenze di una grave lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla relazione parentale, consente ictu oculi di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sofferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle attivit\u00e0 dinamico-relazionali del soggetto leso, appartenendo ad una diversa dimensione dell&#8217;essere persona.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avr\u00e0 pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l&#8217;aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus &#8220;interno&#8221; arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell&#8217;alterazione\/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. &#8220;lucro cessante&#8221; quale proiezione &#8220;esterna&#8221; del patrimonio del soggetto).<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Il giudice di merito, una volta riconosciuta la configurabilit\u00e0 anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale, dovr\u00e0 accertarne la concreta ricorrenza sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>(&#8230;)<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>PQM<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit\u00e0.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Cos\u00ec deciso in Roma, il 27 giugno 2018.<\/i><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2018<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella sentenza in commento la Suprema Corte riconosce il diritto <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1230,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[68,71,49,54],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1229"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1229"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1229\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1233,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1229\/revisions\/1233"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1230"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}