{"id":1225,"date":"2019-05-19T15:36:47","date_gmt":"2019-05-19T13:36:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1225"},"modified":"2019-05-19T15:45:39","modified_gmt":"2019-05-19T13:45:39","slug":"omicidio-colposo-di-un-clochard-niente-risarcimento-ai-parenti-che-lo-avevano-trascurato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1225","title":{"rendered":"OMICIDIO COLPOSO DI UN CLOCHARD \u2013 Niente risarcimento ai parenti che lo avevano trascurato!"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">In caso di omicidio doloso o colposo, <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">il colpevole d<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">eve<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> risarcire interamente il danno cagionato.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Tra i soggetti danneggiati dall\u2019evento morte vi sono certamente <strong>i parenti della vittima<\/strong> i quali dovranno essere risarciti per ogni danno direttamente patito a causa della perdita del congiunto.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Con il termine <\/span><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">danno<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> da perdita <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">parentale<\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> ci si riferisce a<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">l <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">pregiudizio <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">non patrimoniale<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> d<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">erivante dalla<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> perdita o <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">dalla <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">lesione del rapporto parentale.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Esso <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste nello <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>sconvolgimento dell\u2019esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonch\u00e9 nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> (<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">v.<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Corte di Cassazione n. 23469 del 28 settembre 2018). <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Tale particolare voce di danno<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">non patrimoniale<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i> consiste non gi\u00e0 nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianit\u00e0, bens\u00ec nello sconvolgimento dell&#8217;esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> (v. Cassazione sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Si tratta quindi di un danno non patrimoniale che sorge direttamente in capo al <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">familiare<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">superstite <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">in ragione <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">non solo <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">del<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">la<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> sofferenza per la perdita <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">del congiunto ma proprio in ragione del c.d. \u201csconvolgimento dell\u2019esistenza\u201d. <\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">P<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">e<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">r <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">quanto riguarda la liquidazione del danno, vanno tenuti presente i seguenti fattori:<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">a)<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">l\u2019<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">et\u00e0 del congiunto superstite: <\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">minore \u00e8 l\u2019et\u00e0 e maggiore sar\u00e0 il risarcimento. Si pensi al caso dei figli minori, destinati ad affrontare l\u2019et\u00e0 dello sviluppo e l\u2019intera loro vita senza un genitore.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">b)<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">l\u2019<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">et\u00e0 del parente deceduto:<\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> minore \u00e8 l\u2019et\u00e0 e maggiore sar\u00e0 il risarcimento. Il danno evidentemente diminuisce con l\u2019avvicinarsi dell\u2019et\u00e0 di presumibile fine vita per causa naturale.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">c)<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">il <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">legame di parentela:<\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> pi\u00f9 stretto \u00e8 il legame maggiore sar\u00e0 il risarcimento.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">d)<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">il <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">rapporto di convivenza con la vittima:<\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> si presume che il danno sia maggiore se sussisteva un rapporto di convivenza tra vittima e superstite.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Secondo la Suprema Corte, infatti, <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale sub<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>i<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>to, in proporzione alla durata e intensit\u00e0 del vissuto, nonch\u00e9 alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all&#8217;et\u00e0 della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalit\u00e0 individuale di costoro, alla loro capacit\u00e0 di reazione e sopportazione del trauma<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> (v. Cassazione sez. L, n. 14655 del 13\/06\/2017 m. 645856 \u2013 01)<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il risarcimento <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">per\u00f2 <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #993300;\">non \u00e8 <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><span style=\"color: #993300;\">una conseguenza automatica<\/span> del solo <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">fatto di aver avuto un rapporto<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> di familiarit\u00e0 con la vittima<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">!<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Per ottenerlo il <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">familiare <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">superstite dovr\u00e0 provare di aver avuto con il congiunto deceduto un <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><u>effettivo rapporto parentale<\/u><\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">e di aver subito quello sconvolgimento dell\u2019esistenza sopra menzionato<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">. <\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">La regola generale <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">(art. 2697 c.c.) non cam<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">bia: il danno deve essere allegato e specificamente provato.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Nella sentenza in esame il Tribunale di Roma ha escluso il diritto a risarcimento per i parenti <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">(madre e fratelli)<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">di un <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>clochard<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> deceduto a causa di <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">una\u00a0<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">conclamata condotta colposa della struttura\u00a0 ospedaliera.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il risarcimento \u00e8 stato escluso<\/span><\/strong> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">in quanto dall\u2019istruttoria era emerso<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\">che negli ultimi anni <strong>la frequentazione familiare era divenuta inconsistente.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Insomma: da qualche anno madre e fratelli non avrebbero avuto pi\u00f9 una intensa frequentazione con il familiare che aveva scelto di condurre vita di strada.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Se da un lato il Tribunale non <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">ha negato <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">che la madre ed i fratelli avessero sofferto per la perdita del congiunto, allo stesso tempo <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">ha <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">ribad<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">ito<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> come nessun danno parentale potesse essere riconosciuto in quanto tale danno (secondo consolidato orientamento giurisprudenziale) <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>va al di l\u00e0 del crudo dolore che la morte in s\u00e9 di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere pi\u00f9 godere della presenza e del rapporto con chi \u00e8 venuto meno e perci\u00f2 nell&#8217;irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull&#8217;affettivit\u00e0, sulla condivisione, sulla intangibilit\u00e0 della sfera degli affetti e della reciproca solidariet\u00e0 nell&#8217;ambito della famiglia e sulla inviolabilit\u00e0 della libera e piena esplicazione delle attivit\u00e0 realizzatrici della persona umana nell&#8217;ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela \u00e8 ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonch\u00e9 nell&#8217;alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che pu\u00f2 presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all&#8217;intangibilit\u00e0 della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidariet\u00e0 che caratterizza la vita familiare nucleare&#8221; (cfr., ex multis, Cass. 16\/3\/2012, n. 4253; Cass. 14\/6\/2016, n. 12146; Cass. 15\/2\/ 2018, n. 3767).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Tribunale di Roma, sez. XIII Civile, sentenza del 6 marzo 2019<\/i><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>Processo e motivi della decisione<\/i><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>1. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra X.Y. (nella qualit\u00e0 di madre del defunto sig. X.X.), nonch\u00e9 i sigg.ri X.Z. e X.H. (nella qualit\u00e0 di germani del X.X.) convenivano in giudizio l&#8217;AZIENDA USL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: &#8220;voglia l&#8217;on.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa e reietta, accertare e dichiarare la responsabilit\u00e0 professionale del personale dipendente dell&#8217;Azienda USL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) e precisamente del personale in servizio al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero &#8220;(<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>)&#8221; di (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) e, quindi, la responsabilit\u00e0 della medesima Azienda, in relazione al decesso del sig. X.X., &#8230; e conseguentemente condannare la convenuta Azienda USL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) al risarcimento integrale dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e quantificati nella somma di Euro 184.000,00 in favore della sig.ra X.Y., madre del de cuius, Euro 88.000,00 in favore del sig. X.Z., fratello, nonch\u00e9 Euro 88.000,00 in favore della sig.ra X.H., sorella o comunque in quella somma maggiore o minore che sar\u00e0 ritenuta di giustizia. Per quanto attiene al risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale e\/o del danno esistenziale si chiede che il Tribunale voglia decidere in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, dalla data del decesso sino al giorno dell&#8217;effettivo soddisfo&#8221;.<br \/>\n2. A fondamento delle citate conclusioni gli attori esponevano quanto segue: il 26.10.2005, una donna segnalava la presenza del sig. X.X. all&#8217;incrocio tra viale (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) e via (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>); l&#8217;ambulanza trasportava il X.X. al P.S. dell&#8217;Ospedale (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) dove arrivava alle ore 16.13; una volta barellato, gli addetti del 118 lasciavano il paziente &#8220;nell&#8217;androne collocato tra la camera calda e l&#8217;area ove erano situati il box del triage e la sala di visita, denominato &#8220;atrio&#8221;&#8221;; che, quale prima anomalia, andava segnalato il fatto che il paziente (non in condizione di deambulare autonomamente) avrebbe dovuto essere condotto nella sala triage per il rilevamento dei parametri vitali, loro registrazione e conseguente assegnazione del codice di gravit\u00e0; che successivamente &#8220;l&#8217;infermiera addetta quel giorno al servizio di triage, sig.ra Y.Y., si avvicinava alla barella sulla quale giaceva il X.X., posizionata per l&#8217;appunto nell&#8217;atrio a circa due metri, due metri e mezzo di distanza dall&#8217;ingresso del posto di Polizia e rimaneva vicino alla barella per qualche istante (n.d.e. quantificabile in circa venticinque secondi) senza mai toccare il paziente n\u00e9 tanto meno rilevarne i parametri vitali e riattraversava di nuovo le porte scorrevoli per entrare nell&#8217;area del triage, lasciando il paziente sulla barella nell&#8217;atrio&#8221;; che al X.X. veniva assegnato un codice bianco &#8220;ovvero quello che si assegna ai soggetti che non presentano condizioni di urgenza e non necessitano di interventi di urgenza&#8221;, come documentava il referto di Pronto Soccorso allegato alla cartella clinica intestata al paziente &#8220;ignoto 2006&#8221;, non risultando che l&#8217;infermiera Y.Y. &#8220;avesse fatto il minimo tentativo di farsi declinare oralmente le generalit\u00e0&#8221; al X.X., visto che il clochard non aveva con s\u00e9 documenti; che, successivamente, l&#8217;infermiera Y.Y. aveva lasciato il X.X. sulla barella nell&#8217;atrio e, dunque, in un luogo nel quale non era da lei osservabile, e non nella sala triage o nelle immediate vicinanze della stessa, come richiesto dai protocolli nelle ipotesi in cui si compiono le operazioni in questione, per le quali il paziente deve rimanere sotto la diretta osservazione visiva dell&#8217;infermiera; che nessun componente del personale medico e paramedico del Pronto Soccorso si era avvicinato al paziente sino alle 18.01, ora in cui la sig.ra Z.Z. &#8220;all&#8217;epoca unica addetta del posto di Polizia del Pronto Soccorso dell&#8217;Ospedale (omissis&#8230;) usciva dal proprio ufficio, prendeva la barella sulla quale giaceva il X.X. e lo spostava all&#8217;esterno dell&#8217;ufficio, pi\u00f9 precisamente nella camera calda, ovvero quella sorta di galleria nella quale transitavano gli automezzi che portavano o prelevavano i pazienti del Pronto Soccorso&#8221;; che, per effetto di questa manovra, il paziente si era trovato fuori dal campo di osservazione visiva delle infermiere addette al triage e del personale sanitario della D.E.A. e allorquando la dottoressa di turno in sala medica, sig.ra H.H., aveva chiamato in visita il paziente registrato come &#8220;ignoto 2006&#8221; alle ore 18.30 del 26.10.2005, l&#8217;infermiera Y.Y. &#8220;riferiva che si stava occupando lei stessa della ricerca del paziente&#8221; e, trascorsa un&#8217;ora senza che il paziente fosse ritrovato o si fosse presentato autonomamente, il sanitario chiudeva la cartella clinica digitando il codice numerico corrispondente alla modalit\u00e0 di chiusura &#8220;paziente non risponde alla chiamata&#8221;; che il sig. X.X. aveva trascorso l&#8217;intera nottata compresa tra il 26 e il 27 ottobre riverso sulla lettiga posizionata nella camera calda &#8220;in condizioni ambientali che non giovavano affatto alla sua situazione clinica e mai nessun infermiere o ausiliario in servizio al Pronto Soccorso si accostava alla barella durante tutta la notte&#8221;; che un addetto alla vigilanza, sig. V.V., avvicinandosi al senzatetto alle ore 7.49 del 27 ottobre, lo aveva invitato ad allontanarsi o a fare rientro nel Pronto Soccorso, ma il X.X. aveva risposto emettendo versi incomprensibili; che la stessa guardia giurata alle ore 10.49 (come documentato dalla telecamera all&#8217;angolo della camera calda) era entrata precipitosamente nel Pronto Soccorso alla ricerca di un sanitario che constatasse se l&#8217;uomo fosse ancora in vita; che alle ore 10.51 la barella era stata condotta nell&#8217;area triage ed ivi era stato constatato l&#8217;intervenuto decesso del X.X.; dopodich\u00e9 due medici del Pronto Soccorso, dott.ssa M.X. e M.Y., nonch\u00e9 il dirigente del P.S. dott. M.Z. ebbero a falsificare la cartella clinica trascrivendo i dati clinici del X.X. &#8220;sulla cartella di Pronto Soccorso di un altro paziente, individuato come &#8220;paziente ignoto 2007&#8221; trasportato con autoambulanza del 118 presso lo stesso Ospedale (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) alle ore 21 circa del 26.10.2005&#8243;; che era stato iniziato procedimento penale nel corso del quale si era disposto esame autoptico per accertare le cause di morte del paziente e la correttezza delle cure praticate; &#8220;gli ausiliari tecnici della Pubblica Accusa deducevano che la morte di X.X. era stata causata da un&#8217;insufficienza cardio-respiratoria d&#8217;origine settica a seguito di broncopolmonite con focolai multipli-confluenti e superinfezione micotica, in soggetto gi\u00e0 affetto da plurime patologie&#8221; (infezione che, in quanto manifestatasi in un tempo quantificato tra i quattro e i dieci giorni antecedenti al ricovero era certamente presente e rilevabile alle ore 16.13 del 26 ottobre 2005); che, con sentenza n. 178\/2012, il Tribunale penale di Roma in composizione monocratica &#8220;dichiarava i Dottori M.X., M.Y., M.Z. e l&#8217;infermiera Y.Y. responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica&#8221;, ritenendo Y.Y. colpevole del reato di omicidio colposo e i sanitari colpevoli dei delitti di falsit\u00e0 materiale e di falsit\u00e0 ideologica.<br \/>\n3. Si costituiva in giudizio l&#8217;AZIENDA USL <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>&#8230;)<br \/>\n4. Si costituiva in giudizio la COMPAGNIA ASSICURATRICE <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(&#8230;)<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><br \/>\n6. Si costituiva in giudizio \u2013 a seguito della notifica a mezzo del servizio postale &#8211; la COMPAGNIA ASSICURATRICE 2, <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(&#8230;)<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i> riportandosi interamente alle deduzioni in fatto e in diritto gi\u00e0 svolte dalla coassicuratrice COMPAGNIA 1 nel relativo atto introduttivo.<br \/>\n7. All&#8217;udienza del 14.7.2016 il giudice concedeva termini ex art. 183 VI comma c.p.c. &#8220;con decorrenza del 1. settembre 2016&#8221; e rinviava all&#8217;udienza del 24.11.2016. Con le memorie istruttorie le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo nell&#8217;accoglimento delle relative conclusioni e delle richieste istruttorie. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva le prove testimoniali richieste come indicate nell&#8217;ordinanza del 25.11.2016 e rinviava per l&#8217;assunzione delle suddette prove alla data del 23.2.2017 (d&#8217;ufficio al 22.11.2017). Ivi, venivano escussi due dei testi di parte attrice; la sig.ra (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) rispondeva: &#8220;In data dell'(suo n.d.e.) avvenuto divorzio non conosceva il signor X.X. e l&#8217;ho conosciuto dopo quando gi\u00e0 viveva a casa della madre X.Y.. Ho conosciuto il sig. X.X. intorno al 1994. Ho visto l&#8217;ultima volta il sig. X.X. al momento del matrimonio nel 2003 e nel 2005 costui \u00e8 venuta farci visita&#8230; Confermo che il sig. X.X. si recava ogni anno per far visita alla madre nelle festivit\u00e0 natalizie e pasquali, ma anche in altre occasioni, dopo il suo trasferimento in Italia. Non ricordo neanche in approssimazione in che data il X.X. si sia trasferito in Italia&#8230;E&#8217; vero che nel dicembre 2003 il sig. X.X. partecip\u00f2 al matrimonio di mia figlia. All&#8217;epoca costui era gi\u00e0 in Italia&#8230;.E&#8217; vero che il sig. X.X. si recava a Pancaldoli in visita dalla sorella. Ho saputo questo perch\u00e9 raccontatomi da sua sorella X.H.&#8221;; veniva introdotto il secondo teste, la sig.ra (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>), la quale rispondeva: &#8220;sono giunta Italia nel 2001 ed al tempo del matrimonio conoscevo solo X.H.. Avevo pochi contatti con X.H. e ho conosciuto X.X. solo perch\u00e9 in un&#8217;unica occasione (nell&#8217;autunno del 2003) ho avuto modo di incontrare X.H. e X.X. a Piancaldoli davanti ad un bar che adesso si chiama bar MELINDA. Non ho pi\u00f9 rivisto il X.X.. Ho modo di incontrare talvolta la signora X.H. anche perch\u00e9 siamo connazionali e abitiamo ad una decina di chilometri l&#8217;una dall&#8217;altra. L&#8217;incontro \u00e8 stato occasionale anche se si era programmato con X.H. di pranzare insieme per presentarle X.X.&#8221;. Il giudice rinviava per p.c. all&#8217;udienza del 14.3.2018 (d&#8217;ufficio 28.6.2018 e successivamente al 19.9.2018 ex 309 c.p.c.)<br \/>\n8. All&#8217;udienza del 14.3.2018 l&#8217;attore chiedeva di poter depositare copia autentica della sentenza 7003\/2017 della Corte d&#8217;appello di Roma (atto venuto in essere successivamente alla chiusura dell&#8217;attivit\u00e0 istruttoria). Il giudice rinviava per l&#8217;incombente alla data del 4.10.2018. Ivi, le parti concludevano come da rispettive conclusioni e chiedevano termini ex art.190 c.p.c. Il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per comparse conclusionali e repliche.<br \/>\n<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>9. Le domande sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.<\/b><\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>10. Preliminarmente, \u00e8 opportuno osservare che l&#8217;odierna convenuta<br \/>\nAZIENDA USL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) (oggi ASL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>)) non ha contestato gli assunti attorei per ci\u00f2 che attiene la ricostruzione storica degli eventi per i quali \u00e8 causa, n\u00e9 tantomeno la responsabilit\u00e0 del relativo personale medico e sanitario in servizio al Pronto Soccorso dell&#8217;Ospedale (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) di (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) negli orari compresi tra l&#8217;arrivo in autoambulanza del 118 del sig. X.X. (ore 16.13 del 26.10.2005) e il momento in cui un addetto alla vigilanza ITALPOL si avvedeva che il clochard polacco giaceva ormai esanime (ore 10.49 del 27.10.2005). Anzi, la Convenuta Azienda ASL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) ha riconosciuto la propria legittimazione passiva allorch\u00e9 \u2013 a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata dalle figlie del de cuius il 10.7.2007 \u2013 ha provveduto a inoltrare la menzionata richiesta alla relativa COMPAGNIA ASSICURATRICE 1 (terza chiamata nel presente procedimento) senza nulla opporre in merito alla propria responsabilit\u00e0; l&#8217;Assicurazione ha difatti liquidato alle richiedenti un importo pari a Euro 220.000,00, &#8220;gi\u00e0 a far data dal 29.11.2007&#8221; (come da documenti allegati alla comparsa di costituzione).<br \/>\n11. Devono perci\u00f2 ritenersi pacifiche e non suscettibili di formare oggetto di ulteriore controversia le circostanze in cui \u00e8 sopraggiunta la morte del X.X. e il fatto (ormai acclarato) che la negligenza, imprudenza e imperizia in cui \u00e8 incorso il personale sanitario, medico e paramedico dell&#8217;Azienda oggi convenuta \u2013 e che all&#8217;epoca dei fatti prestava servizio nell&#8217;area del triage e delle sale medica, emergenza e chirurgica \u2013 abbiano concorso in maniera inconfutabile e significativa, stante il (gi\u00e0) critico quadro clinico in cui il clochard versava al momento dell&#8217;accesso al Pronto Soccorso (grave infezione polmonare in fase acuta), ad accelerare l&#8217;iter evolutivo del processo patologico in atto (decisivo e convincente quanto annotato dal giudice penale sulla posizione dell&#8217;agente di polizia Z.Z. v. pagine 35 ss. sentenza n.178\/2012 doc. 22).<br \/>\n12. A dette conclusioni \u00e8 pervenuto il giudice penale <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(&#8230;)<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><br \/>\n13. Ci\u00f2 premesso, nel relativo atto introduttivo, l&#8217;Azienda ospedaliera convenuta \u2013 in questa sede \u2013 si \u00e8 limitata: 1. a contestare la risarcibilit\u00e0 del (presunto) danno da perdita di relazione parentale invocata da parte della madre e dai germani del defunto X.X.; 2. in subordine, ha chiesto che nella definizione del quantum debeatur si tenga conto dell'&#8221;incidenza che nel processo causativo della morte ha avuto la condotta posta in essere dalla Z.Z.&#8221; la quale, come detto, agiva nella qualit\u00e0 di assistente capo della Polizia di Stato addetta al posto di polizia collocato all&#8217;ingresso del Dipartimento Emergenza\/Urgenza e la cui &#8220;azione improvvida&#8221; \u2013 consistita nello spostare la barella sulla quale giaceva il de cuius all&#8217;interno della camera calda e, cos\u00ec, al di fuori dei locali del Pronto Soccorso e della sfera visiva e di monitoraggio del personale infermieristico \u2013 &#8220;determinava l&#8217;esposizione di un individuo affetto da un&#8217;infezione broncopneumonica a focolai multipli in fase acuta.. a temperature comprese tra gli 11. C e i 13. C&#8221;, incidendo nel processo deterministico del suo decesso (come si legge anche nella citata sentenza penale di prime cure).<br \/>\n14. Ci\u00f2 posto v&#8217;\u00e8, tuttavia, da prendere in considerazione il punto della sussistenza o meno del danno-conseguenza lamentato dagli odierni attori nella vicenda de qua sotto il profilo della interruzione del rapporto parentale. In proposito, alla luce della giurisprudenza di legittimit\u00e0 appresso indicata, mette conto osservare che il Tribunale di Roma nella relazione di accompagnamento alle Tabelle 2018 ha fatto proprio l&#8217;indirizzo secondo cui &#8220;La giurisprudenza ha avuto modo anche di precisare la natura del danno da perdita del rapporto parentale chiarendo che, fermo il fatto che lo stesso debba essere allegato e provato specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non gi\u00e0 nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianit\u00e0, bens\u00ec nello sconvolgimento dell&#8217;esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (v. Cassazione sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992)&#8221;.<br \/>\n15. In tema di accertamento e quantificazione del danno da perdita di un prossimo congiunto, deve ritenersi costituisca (come detto) insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimit\u00e0 il principio di diritto secondo cui &#8220;in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale sub\u00ecto, in proporzione alla durata e intensit\u00e0 del vissuto, nonch\u00e9 alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all&#8217;et\u00e0 della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalit\u00e0 individuale di costoro, alla loro capacit\u00e0 di reazione e sopportazione del trauma&#8221; (si veda Cassazione sez. L, n. 14655 del 13\/06\/2017 m. 645856 &#8211; 01). Ricorda la medesima pronuncia che la ripartizione tra le parti dell&#8217;onere probatorio debba conformarsi al criterio generale in base al quale le circostanze del caso concreto (come sopra elencate) \u2013 idonee a consentire al giudice di compiere un&#8217;adeguata personalizzazione del danno \u2013 sono &#8220;da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio&#8221;, viceversa &#8220;spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l&#8217;unit\u00e0, la continuit\u00e0 e l&#8217;intensit\u00e0 del rapporto familiare&#8221;.<br \/>\n16. A questo doppio onere probatorio gli attori non hanno assolto, mentre per sua parte la ASL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) ha offerto un&#8217;efficace confutazione della sporadica e insufficiente prova testimoniale dedotta ex adverso. Detto ci\u00f2 in premessa, in termini pi\u00f9 puntuali, la prova che incombe al danneggiante, cui spetta dimostrare l&#8217;inesistenza dei pregiudizi lamentati da controparte, non pu\u00f2 certamente consistere \u2013 nel caso di &#8220;legame parentale stretto \u2013 nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde gi\u00e0, in s\u00e9, dalla convivenza; la mancanza di quest&#8217;ultima, quindi, non pu\u00f2 rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bens\u00ec al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e cos\u00ec, ad esempio, della consistenza pi\u00f9 o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell&#8217;et\u00e0 della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc.&#8221; (si veda, da ultimo, Cass. sez. L, n. 29784 del 19\/11\/2018 m. 651673 &#8211; 01). Sempre sul tema della prova in concreto del danno non patrimoniale sub specie di rottura del legame familiare \u2013 dal lato per\u00f2 del danneggiato &#8211; la Corte ha categoricamente escluso la possibilit\u00e0 di accordarne il riconoscimento ai familiari del defunto, sia pure su base equitativa o per presunzioni, laddove il pregiudizio non sia stato dedotto in modo sufficientemente specifico o dimostrato in modo adeguato. Difatti, il danno non patrimoniale patito dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito del terzo (in questo caso la madre e i fratelli del X.X.), in quanto danno &#8220;diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale&#8221;, non pu\u00f2 essere considerato in re ipsa e &#8220;non pu\u00f2 ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, essendo necessaria la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che \u00e8 onere dell&#8217;attore allegare e provare; e &#8230; tale onere di allegazione &#8230; va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche&#8221; (cfr. Cass. sez. III n. 21060 del 19\/10\/2016 m. 642934 \u2013 02).<br \/>\n17. Ora, in prima approssimazione, non v&#8217;\u00e8 dubbio (v. oltre) che nessun legame e men che meno alcuna apprezzabile e durevole frequentazione vi sia mai stata negli ultimi anni di vita del povero X.X. tra costui e gli odierni attori; ragione per cui essi hanno invocato una mera &#8220;pretesa da posizione&#8221; senza che essa sia risultata sostanziata di alcuno dei profili (sconvolgimento interiore, alterazione delle relazioni, frequentazioni affettive etc.) che sostanziano l&#8217;in s\u00e9 del cd. danno parentale.<br \/>\n18. Invero, trattasi di un danno che, come dai giudici di legittimit\u00e0 evidenziato fin gi\u00e0 dalla sentenza n. 10107, del 9\/5\/2011, &#8220;va al di l\u00e0 del crudo dolore che la morte in s\u00e9 di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere pi\u00f9 godere della presenza e del rapporto con chi \u00e8 venuto meno e perci\u00f2 nell&#8217;irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull&#8217;affettivit\u00e0, sulla condivisione, sulla intangibilit\u00e0 della sfera degli affetti e della reciproca solidariet\u00e0 nell&#8217;ambito della famiglia e sulla inviolabilit\u00e0 della libera e piena esplicazione delle attivit\u00e0 realizzatrici della persona umana nell&#8217;ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela \u00e8 ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonch\u00e9 nell&#8217;alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che pu\u00f2 presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all&#8217;intangibilit\u00e0 della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidariet\u00e0 che caratterizza la vita familiare nucleare&#8221; (cfr., ex multis, Cass. 16\/3\/2012, n. 4253; Cass. 14\/6\/2016, n. 12146; Cass. 15\/2\/ 2018, n. 3767).<br \/>\n19. Com&#8217;\u00e8 dato constatare si tratta di un plesso interpretativo assolutamente univoco e coeso innestatosi sulla duplice esigenza manifestata dalla Cassazione di evitare automatismi risarcitori.<br \/>\n20.<br \/>\nOrbene, venendo all&#8217;esame del caso di specie, la sig.ra X.Y., nonch\u00e9 i sigg.ri X.Z. e X.H. (rispettivamente nella qualit\u00e0 di madre e di germani del defunto X.X.), hanno addotto una serie di circostanze nell&#8217;intento di provare (contrariamente a quanto asserisce la convenuta ASL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>)) il mantenimento di uno stabile e reciproco legame affettivo intercorso con il X.X. e bruscamente reciso soltanto dal decesso di quest&#8217;ultimo, sopraggiunto in data 27.10.2005. Malgrado il de cuius si fosse trasferito in Italia nel 2002, prima di allontanarsi dalla Polonia e dai relativi affetti familiari, gli attori hanno precisato che costui \u2013 avendo divorziato dalla moglie nel 1997 \u2013 fosse andato a vivere presso l&#8217;abitazione materna e, ivi, assieme ai germani X.Z. e X.H., aveva risieduto per sei mesi (ci\u00f2 \u00e8 quanto si ricava dal certificato di residenza permanente \u2013 v. doc. 12, ed \u00e8 ulteriormente emerso dalla deposizione resa dalla teste, sig.ra (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>), all&#8217;udienza del 22.11.2017). Gli attori hanno affermato che il legame, gi\u00e0 rinforzatosi per effetto della descritta convivenza, ha conservato \u2013 immutate \u2013 la propria intensit\u00e0 e continuit\u00e0, indipendentemente dall&#8217;allontanamento della casa familiare. A sostegno di tale assunto, \u00e8 riportata la circostanza (emersa sia pure in modo incompleto e frammentario dalle deposizioni dei testi (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) e (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>)) che il clochard polacco annualmente si sarebbe recato durante le festivit\u00e0 pasquali e natalizie presso l&#8217;abitazione della madre in Polonia e che, nell&#8217;ottobre del 2003, sarebbe andato a far visita alla sorella X.H. che nel frattempo, essendosi trasferita in Italia, lavorava a Piancandoli. In aggiunta a ci\u00f2, gli attori hanno depositato copia di alcune fotografie (a detta di parte risalenti al 2000) che ritraggono il sig. X.X. in compagnia dei familiari, in Italia e Polonia. Anzitutto, il decidente ritiene non ragionevole e, comunque, non provata la possibilit\u00e0 che, specie negli ultimi anni di vita, il clochard polacco \u2013 deceduto nel 2005 in condizioni di assoluta indigenza economica \u2013 potesse realmente farsi carico delle spese occorrenti per gli spostamenti necessari a raggiungere il paese d&#8217;origine o la sorella in provincia di Firenze; n\u00e9 tantomeno, l&#8217;assunto di parte attrice (genericamente confermato dai testi escussi) rinviene un valido fondamento probatorio nei documenti fotografici prodotti in giudizio atteso che, come anticipato, sono state depositate fotografie che ritraggono il sig. X.X. assieme a prossimi congiunti \u2013 da ultimo e solo asseritamente \u2013 nel 2000, ossia ben cinque anni prima della sua morte.<br \/>\n21. La descritta vicenda dell&#8217;isolato incontro con la sorella nell&#8217;ottobre del 2003, presso il Comune di Piancandoli ove ella lavorava, testimonia anzi quanto evanescenti e inconsistenti fossero divenute le frequentazioni tra gli odierni attori e il sig. X.X..<br \/>\n22. <\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>In definitiva \u00e8 mancata la prova circa la conservazione di un finanche labile legame affettivo con il de cuius e, quindi, la prova del danno da perdita del rapporto parentale di cui i prossimi congiunti hanno chiesto il ristoro.<\/b><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><br \/>\n23. N\u00e9, a maggior ragione e da ultimo, v&#8217;\u00e8 la possibilit\u00e0 \u2013 in linea con i pi\u00f9 recenti e menzionati approdi giurisprudenziali volti a evitare che venga ad essere snaturata la funzione del risarcimento e che si addivenga a ingiustificate locupletazioni \u2013 di rinvenire fatti precisi e specifici, idonei a circostanziare i pregiudizi patiti dalle vittime sotti il profilo, ancora pi\u00f9 restrittivo e circoscritto, di un cd. danno esistenziale (inteso come &#8220;la sofferenza e il dolore non rimangano pi\u00f9 allo stato intimo ma evolvano, &#8230; in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita&#8221; cfr. v. Cass., SS. UU., 11\/11\/2008, n. 26972. Per tali ragioni, si \u00e8 ritenuto che vi sia identit\u00e0 tra &#8220;il pregiudizio esistenziale o da rottura del rapporto parentale&#8221; che &#8220;non consiste allora nello sconvolgimento dell&#8217;agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della &#8230; quotidianit\u00e0 della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento &#8211; dell&#8217;esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa&#8221;.<br \/>\n24. Restano assorbite le valutazioni sulla polizza assicuratrice.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><i><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">25. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo alla luce dei criteri di cui all&#8217;art. 4 D.M. 55\/2014.<br \/>\n26. Quanto alle chiamate di terzo le stesse possono essere compensate, tenuto conto che proprio la posta risarcitoria riconosciuta dalla COMPAGNIA ASSICURATRICE 1 ha ingenerato nella convenuta il convincimento che la polizza assicurativa fosse idonea all&#8217;invocata manleva.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>P.T.M.<\/i><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sulle domande proposte da X.Y., X.Z. e X.H. nei confronti dell&#8217;AZIENDA USL (<\/i><\/span><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>omissis<\/i><\/span><\/em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>) e sulla chiamata in causa di COMPAGNIA ASSICURATRICE 1 e COMPAGNIA ASSICURATRICE 2, cos\u00ec provvede:<br \/>\na. rigetta le domande;<br \/>\nb. condanna parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 21.387,00 oltre IVA, CPA e contributo spese generali al 15%;<br \/>\nc. dichiara assorbite le chiamate in garanzia;<br \/>\nd. compensa le spese in relazione al capo precedente.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma il 06\/03\/2019.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di omicidio doloso o colposo, il colpevole deve <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1226,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[68,69,70,54],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1225"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1225"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1225\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1228,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1225\/revisions\/1228"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1226"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}