{"id":1199,"date":"2019-04-23T17:43:30","date_gmt":"2019-04-23T15:43:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1199"},"modified":"2019-04-23T17:43:30","modified_gmt":"2019-04-23T15:43:30","slug":"colpo-di-frusta-risarcimento-anche-senza-radiografia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/?p=1199","title":{"rendered":"COLPO DI FRUSTA: RISARCIMENTO ANCHE SENZA RADIOGRAFIA!"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La legge, da qualche anno a questa parte, prevede che le assicurazioni, in caso di sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore e\/o di natanti, non paghino pi\u00f9 il risarcimento del danno biologico permanente \u201cdi lieve entit\u00e0\u201d &#8211; cio\u00e8 quello che consiste in una invalidit\u00e0 pari al massimo al 9% (es. il classico \u201ccolpo di frusta\u201d) &#8211; se il danno biologico non viene certificato con un \u201c<i>accertamento clinico strumentale obiettivo<\/i>\u201d. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Tale disposizione, nata semplicemente per limitare le frodi assicurative, \u00e8 stata per\u00f2 sovente applicata dai Tribunali prevalentemente nel senso di escludere in radice il risarcimento del danno da invalidit\u00e0 permanente (in gergo \u201cIP micropermanenti\u201d) per quegli utenti della strada, vittime di sinistro con lesione all\u2019integrit\u00e0 psico fisica non superiore al 9 %, che non siano stati in grado di offrire prova del danno biologico attraverso un \u201caccertamento strumentale\u201d, per tale intendendosi esclusivamente una <b>radiografia<\/b>, una <b>ecografia<\/b> o altro accertamento elaborato da una <b>strumentazione<\/b> medico \u2013 diagnostica. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La sentenza in commento consolida un principio \u2013 che ha iniziato a farsi strada a partire dal 2018 \u2013 tanto atteso da chi, come il sottoscritto, avvertiva come una profonda ingiustizia l\u2019applicazione che certa giurisprudenza faceva della citata disposizione di legge.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">In poche parole la Cassazione ha ribadito come la legge non ponga alcun limite formale ai mezzi di diagnosi. Per <i>\u201caccertamento clinico strumentale\u201d<\/i> quindi non deve intendersi esclusivamente una radiografia, una TAC o un\u2019ecografia, ma qualunque strumento, mezzo o tecnica che sia scientifica, che sia in grado di accertare con criterio scientifico la sussistenza e l\u2019entit\u00e0 del danno biologico permanente. Risulta quindi idonea anche una perizia medica specialistica.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La sentenza ci dice, in particolare, che <i>&#8220;l\u2019accertamento medico non pu\u00f2 essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimit\u00e0 costituzionale, posto che il diritto alla salute \u00e8 un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza&#8221;.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Qualche nozione utile prima di leggere la sentenza:<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><b>Cos\u2019\u00e8 un danno biologico?<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">La definizione che in genere \u00e8 offerta \u00e8 la seguente: menomazione dell\u2019integrit\u00e0 psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale.<\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Lo stesso d.lgs. 209\/2005, all\u2019art. 139, comma 2, ne offre una definizione: \u201c(\u2026) <i>per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un&#8217;incidenza negativa sulle attivit\u00e0 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita&#8217; di produrre reddito\u201d.<\/i><\/span><\/p>\n<p align=\"left\">\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><b>Cos\u2019\u00e8 un danno biologico <u>permanente<\/u>?<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\"><i>In materia di responsabilit\u00e0 civile, il danno biologico da invalidit\u00e0 permanente consiste nelle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione dell&#8217;integrit\u00e0 psico &#8211; fisica del soggetto leso <u>per l&#8217;intera durata della sua vita residua<\/u>, normalmente presunta ma che \u00e8 invece nota se sopraggiunga la morte. <\/i>(cos\u00ec in Cass. Civ. n. 2775 del 24.02.3003)<\/span><\/p>\n<p align=\"center\">\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><b>In caso di sinistro tra veicoli\/natanti, cosa dice la legge?<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">L\u2019art. 139 del d.lgs. 209\/2005 si occupa di stabilire i criteri e le misure della liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 14pt;\">Nella sua versione originaria, si limitava a stabilire i criteri per la liquidazione del danno micropermanente (consistenti in una tabella che considera et\u00e0 del danneggiato e entit\u00e0 della lesione in una scala da 1% a 9%) e del danno temporaneo (\u20ac 39,37 per ogni giorno di invalidit\u00e0 temporanea totale).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Cambria, serif; color: #000000; font-size: 18pt;\"><b>Cosa \u00e8 cambiato dopo il 2012?<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Al fine di limitare le supposte truffe assicurative e di comprimere la spesa pubblica per i risarcimenti da sinistri automobilistici, il governo Monti ha emesso il D.L. n. 1\/2012 (convertito il L. 27\/2012), il quale al<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">l\u2019art. 32,<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> comma 3 <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>ter<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> recita: <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>\u201cAl comma 2 dell&#8217;articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u>In ogni caso, le lesioni di lieve entit\u00e0, che non siano suscettibili di <\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u><b>accertamento clinico strumentale<\/b><\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u> obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente<\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>&#8220;.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">L\u2019<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">art. 32, comma 3 <em>quater<\/em>, del citato decreto legge, in particolare, s<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">pecificava <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">che<\/span> <span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>\u201cIl danno alla persona per lesioni di lieve entit<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>\u00e0<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i> di cui all&#8217;articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e&#8217; risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l&#8217;esistenza della lesion<\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>e\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Successivamente, ulteriori interventi legislativi hanno modificato <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">l\u2019ultimo periodo del comma 2 dell\u2019art. 139<\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">, che oggi si presenta cos\u00ec: <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u>In ogni caso, le lesioni di lieve entit\u00e0, che non siano suscettibili di<\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u><b> accertamento clinico strumentale obiettivo, <\/b><\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u><b>ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l\u2019ausilio di strumentazioni, <\/b><\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u><b> non po<\/b><\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u><b>ssono<\/b><\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u><b> dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.<\/b><\/u><\/i><\/span> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\">Il sopra citato comma 3 <\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><u>quater<\/u><\/i><\/span><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"> dell\u2019art. 32 D.L. 1\/2012 \u00e8 oggi abrogato.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>estratto da:<\/b><\/i><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>C<\/b><\/i><\/span><\/strong><strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>orte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre 2018 \u2013 18 aprile 2019, n. 10816<\/b><\/i><\/span><\/strong><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b><br \/>\n<\/b><\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>Fatti di causa<\/b><\/i><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>1. Le societ\u00e0 Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. e Vittoria Assicurazioni S.p.a. (d\u2019ora in poi, rispettivamente, &#8220;Reale Mutua&#8221; e &#8220;Vittoria Assicurazioni&#8221;) ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 257\/16, del 19 febbraio 2016, che &#8211; accogliendo solo parzialmente il gravame esperito dalle odierne ricorrenti &#8211; ha condannato, in solido, la Reale Mutua ed Y a pagare a X l\u2019importo di Euro &#8212;&#8212;&#8211; a titolo di risarcimento del danno alla persona dallo stesso subito in occasione del sinistro stradale occorsogli, in (omissis).<br \/>\n2. Riferiscono, in punto di fatto, le ricorrenti che il predetto X &#8211; con citazione notificata il 21 dicembre 2012 &#8211; conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace riminese, Y. e la Reale Mutua. In particolare, l\u2019attore chiedeva di essere risarcito &#8211; dal Y, in qualit\u00e0 di proprietario e conducente del veicolo che aveva tamponato il suo nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio descritte, dalla Reale Mutua, invece, quale assicuratrice &#8220;RCA&#8221; del veicolo tamponante &#8211; del danno patrimoniale da fermo tecnico cagionato alla sua vettura e (ci\u00f2 che qui interessa) del danno non patrimoniale da lesioni personali micropermanenti, riportate all\u2019esito del sinistro.<br \/>\nNella contumacia del Y, si costituiva in giudizio la Reale Mutua, in persona del rappresentante volontario societ\u00e0 Vittoria Assicurazioni (peraltro, assicuratrice &#8220;RCA&#8221; del veicolo del X), contestando, non la dinamica del sinistro, ma la sussistenza della lesione al rachide cervicale lamentata dall\u2019attore, <b>deducendo la mancanza di un accertamento &#8220;clinico strumentale obiettivo&#8221; della stessa, come richiesto dall\u2019art. 139, comma 2, cod. assicurazioni<\/b>.<br \/>\nDisposta CTU medico-legale, la stessa attestava la sussistenza quale conseguenza del sinistro &#8211; di una lesione permanente, i cui postumi invalidanti venivano stimati nel 2 %, consistente nella &#8220;succussione rachide cervicale e lombare esitata in algodisfunzionalit\u00e0 dei suddetti distretti&#8221;, condannando solidalmente Y e la Reale mutua a risarcire, oltre al danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, il danno biologico subito da X per invalidit\u00e0 temporanea e per invalidit\u00e0 permanente (stimati, rispettivamente, in Euro &#8212; e in Euro &#8212;&#8212;&#8211;), oltre al danno morale, calcolato nella misura del 30% del danno biologico.<br \/>\nEsperito gravame da Reale Mutua e da Vittoria Assicurazioni, lo stesso veniva accolto solo in relazione alla disposta condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale da &#8220;fermo tecnico&#8221; del veicolo, essendo, per la restante parte, confermata la sentenza del primo giudice, con condanna, dunque, della Reale Mutua e del X a corrispondere al Y l\u2019importo di Euro &#8212;&#8212;, oltre interessi e rivalutazione.<br \/>\n3. Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini hanno proposto ricorso Reale Mutua e Vittoria Assicurazioni, svolgendo tre motivi, il terzo, peraltro, subordinatamente al rigetto dei primi due.<br \/>\n3.1. Con il primo motivo &#8211; proposto ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) &#8211; si ipotizza falsa applicazione dell\u2019art. 139, comma 2, cod. assicurazioni, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, commi 3-ter e 3-quater, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27.<br \/>\nSi censura la sentenza impugnata laddove essa &#8211; disattendendo uno specifico motivo di appello, proposto dalle odierne ricorrenti &#8211; ha ritenuto risarcibile il danno biologico da invalidit\u00e0 permanente anche quando i &#8220;postumi non siano &#8220;visibili&#8221; ovvero non siano suscettibili di accertamenti &#8220;strumentali&#8221; a condizione che l\u2019esistenza di essi possa affermarsi sulla base di un\u2019ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale&#8221;.<br \/>\nRitengono i ricorrenti che la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di sussunzione, avendo individuato correttamente le disposizioni destinate a regolare la fattispecie sostanziale (D.L. n. 1 del 2012, art. 32, commi 1ter e 3-quater), ricostruendo, per\u00f2, il loro portato precettivo &#8220;in modo del tutto erroneo, in contrasto con il loro dato testuale&#8221;, nonch\u00e9 con &#8220;la ratio a queste sottesa&#8221;.<br \/>\nSi assume come il predetto comma 3-quater abbia introdotto &#8220;una vera e propria condizione di risarcibilit\u00e0 del danno biologico lieve, condizione integrata dal riscontro medico legale dell\u2019accertamento della lesione&#8221;, esigendo, in particolare, che questa &#8220;risulti visibilmente o strumentalmente accertata&#8221;; si tratterebbe, dunque, di una &#8220;regola generale in materia di lesioni di lieve entit\u00e0&#8221;, applicabile a prescindere dal fatto che esse siano &#8220;temporanee ovvero permanenti&#8221;. Per contro, il precedente comma 3-ter avrebbe dettato una regola speciale per i soli danni permanenti, consentendone il risarcimento solo quando le lesioni di lieve entit\u00e0 siano &#8220;suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo&#8221;.<br \/>\nRaccordando le due disposizioni si dovrebbe concludere che &#8220;in nessun caso&#8221; un danno lieve alla persona &#8220;potr\u00e0 dar luogo al risarcimento per postumi permanenti in mancanza di reperti documentali strumentali in grado di obiettivare la lesione al momento del sinistro&#8221;.<br \/>\nQuesta interpretazione risulterebbe, peraltro, avallata dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate Corte Cost. sent. n. 235 del 2014 e ord. n. 242 del 2015), secondo cui le disposizioni in esame comportano per le lesioni personali di lieve entit\u00e0, rispettivamente, &#8220;la necessit\u00e0 di un &#8220;accertamento clinico strumentale&#8221; (di un referto diagnostico, cio\u00e8 per immagini) per la risarcibilit\u00e0 del danno biologico permanente&#8221;, ovvero la semplice &#8220;possibilit\u00e0 anche di un mero riscontro visivo da parte del medico legale, per la risarcibilit\u00e0 del danno da invalidit\u00e0 temporanea&#8221;.<br \/>\nSiffatta opzione ermeneutica troverebbe conforto, oltre che nella lettera della legge, nella sua &#8220;ratio&#8221;, visto che lo scopo del D.L. n. 1 del 2012 &#8211; nell\u2019operare un intervento di liberalizzazione nel settore di mercato dell\u2019assicurazione &#8220;RCA&#8221; &#8211; sarebbe stato quello &#8220;di garantire un accesso alle coperture obbligatorie a condizioni di premio sostenibili&#8221;. Obiettivo perseguito, infatti, attraverso interventi diretti &#8220;non solo a stimolare una pi\u00f9 libera concorrenza tra le imprese ma anche ad abbattere direttamente taluni fattori impropri di costo che da tempo impattano negativamente sulla (dis)economia del sistema assicurativo&#8221;, quali, in particolare, le frodi assicurative.<br \/>\nN\u00e9, d\u2019altra parte, la messa al bando di &#8220;una certa &#8220;industria&#8221; del sinistro&#8221; &#8211; scopo che il legislatore avrebbe perseguito ancorando la valutazione medico-legale delle lesioni micro-permanenti a &#8220;rigidissimi criteri selettivi&#8221;, i quali &#8220;nulla abbiano a che vedere con quanto provenga in via esclusiva dalla sfera del paziente&#8221; costituirebbe &#8220;un\u2019inaccettabile compromissione del diritto inviolabile alla salute di cui all\u2019art. 32 Cost.&#8221;. Per un verso, infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale (attraverso il primo dei due gi\u00e0 citati arresti), nella materia dell\u2019infortunistica stradale &#8220;l\u2019interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi&#8221;; per altro verso, poi, secondo l\u2019insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (\u00e8 citata Cass. Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26792), il pregiudizio non patrimoniale risarcibile \u00e8 sottoposto al &#8220;filtro della &#8220;seriet\u00e0&#8221; del danno&#8221;, la cui determinazione, oltre che da parte del giudice, pu\u00f2 essere rimessa allo stesso legislatore.<br \/>\n3.2. Il secondo motivo &#8211; proposto ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) &#8211; deduce &#8220;nullit\u00e0 della sentenza per violazione del disposto dell\u2019art. 115 c.p.c., comma 1, ultima parte&#8221;, e, comunque, &#8220;falsa applicazione&#8221; della medesima disposizione.<br \/>\nSi censura quel passaggio della sentenza impugnata &#8211; ritenuta una &#8220;ratio decidendi&#8221; idonea a reggere in via alternativa il dispositivo di condanna a carico delle odierne ricorrenti &#8211; secondo cui l\u2019allora parte appellante &#8220;non contesta affatto la sussistenza del trauma al rachide cervicale, ma ne contesta la risarcibilit\u00e0 sulla base di considerazioni giuridiche&#8221;.<br \/>\nAssumono le ricorrenti che, sin dal primo atto difensivo, la loro posizione &#8220;\u00e8 stata nettissima nel negare in radice la sussistenza di una qualche lesione al rachide cervicale&#8221;, risultando, pertanto, falsa la circostanza (che, in quanto &#8220;fatto processuale&#8221;, risulterebbe direttamente accertabile anche da questa Corte) della mancata contestazione della lesione, facendosi da ci\u00f2 erroneamente discendere l\u2019effetto giuridico di ritenere la stessa provata. Il tutto, poi, non senza tacere che l\u2019onere di contestazione vigente nel nostro ordinamento non si riferisce a qualsiasi fatto allegato, bens\u00ec solo a quelli comuni alle parti o, comunque, a quelli conoscibili dalla controparte.<br \/>\n(&#8230;)<br \/>\n4. Ha proposto controricorso Y, per chiedere il rigetto dell\u2019avversaria impugnazione.<br \/>\nPreliminarmente viene eccepita l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso ai sensi degli artt. 360-bis e 366-bis c.p.c., per essersi la sentenza impugnata uniformata ai principi enunciati, in materia, da questa Corte (\u00e8 citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2016, n. 18773), ovvero perch\u00e9 ogni singolo motivo non si conclude con la formulazione di uno specifico quesito di diritto.<br \/>\n(&#8230;)<br \/>\nInfine, si assume l\u2019infondatezza di ciascun motivo di ricorso.<br \/>\nQuanto, in particolare, al primo &#8211; non senza qualificare come semplici &#8220;obiter dicta&#8221; le affermazioni compiute nei due citati provvedimenti della Corte costituzionale, come tali non vincolanti per il giudice della nomofilachia &#8211; si assume che il citato comma 3-quater del D.L. n. 1 del 2012, art. 32 si riferirebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, a tutti i danni alla persona e non ai soli danni da invalidit\u00e0 temporanea.<br \/>\nSi assume, invero, che la diversa interpretazione propugnata dalle ricorrenti porrebbe problemi di costituzionalit\u00e0, in relazione, innanzitutto, alla violazione del diritto alla difesa, gravando la vittima di lesioni micropermanenti di una prova impossibile in tutti i casi in cui manchi in medicina un accertamento strumentale per un determinato traumatismo. Inoltre, introducendo &#8211; per le sole lesioni micropermanenti &#8211; un elemento &#8220;eccentrico&#8221; nel sistema della responsabilit\u00e0 civile, siffatta ermeneusi comporterebbe la trasformazione del risarcimento in un indennizzo. Il tutto, poi, senza tacere della dubbia compatibilit\u00e0 con l\u2019art. 77 Cost. giacch\u00e9, interpretando le norme suddette, inserite solo in sede di conversione del D.L. n. 1 del 2012, nel senso indicato dalle ricorrenti, ben difficilmente il loro scopo &#8211; che risulterebbe quello di limitare i risarcimenti &#8211; potrebbe ritenersi compatibile con la &#8220;ratio&#8221; sottesa alle norme originarie del decreto-legge, ovvero quella di contrastare e reprimere le frodi assicurative.<br \/>\nD\u2019altra parte, dubbia risulterebbe la compatibilit\u00e0 dell\u2019interpretazione proposta dai ricorrenti con il diritto comunitario che, in materia di danni da sinistri stradali, vieta l\u2019apposizione di franchigie ai risarcimenti per i danni fisici (\u00e8 citata CGUE del 23 gennaio 2014, in C-371\/12).<br \/>\nNon a caso, dunque, la migliore dottrina &#8211; e con essa anche la giurisprudenza, ivi compresa quella di legittimit\u00e0 (\u00e8 citata, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2016, n. 18773) sarebbe pervenuta alla conclusione che gli &#8220;accertamenti clinico strumentali&#8221; di cui al comma 3-ter coinciderebbero con il &#8220;riscontro visivo o strumentale&#8221; di cui al successivo comma 3-quater, sicch\u00e9 la legge non avrebbe posto alcun limite ai mezzi di diagnosi, con la conseguenza che qualunque strumento, mezzo o tecnica di accertamento del danno sarebbe consentito, a condizione che soddisfi il requisito della scientificit\u00e0.<br \/>\n(&#8230;)<br \/>\n<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i><b>Ragioni della decisione<\/b><\/i><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>6. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dal<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>controricorrente.<br \/>\n6.1. In relazione, in particolare, a quelle di inammissibilit\u00e0 del ricorso<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(&#8230;)<br \/>\n7. Ci\u00f2 premesso, il ricorso \u00e8 fondato, sebbene solo in relazione al suo terzo motivo (peraltro, proposto subordinatamente ai primi due).<br \/>\n7.1. Il primo motivo, infatti, non \u00e8 fondato.<br \/>\n7.1.1. Questa Corte ha gi\u00e0 avuto modo di osservare che il D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-quater, cos\u00ec come il precedente comma 3-ter, &#8220;sono da leggere in correlazione alla necessit\u00e0 (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto gi\u00e0 presente nel &#8220;diritto vivente&#8221;), che il danno biologico sia &#8220;suscettibile di accertamento medico-legale&#8221;, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, n\u00e8 unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una &#8220;obiettivit\u00e0&#8221; dell\u2019accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)&#8221; (cos\u00ec, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2016, n. 18773, Rv. 642106-01).<br \/>\nSi aggiunga, poi, che questa Corte &#8211; di recente &#8211; ha chiarito che <b>&#8220;la normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell\u2019effettiva esistenza delle patologie di modesta entit\u00e0, cio\u00e8 quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento&#8221;<\/b>, precisando, per\u00f2, che <b>il &#8220;rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere &#8211; che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia &#8211; non pu\u00f2 essere inteso, per\u00f2, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l\u2019accertamento clinico strumentale&#8221;<\/b>. Infatti, <b>&#8220;l\u2019accertamento medico non pu\u00f2 essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimit\u00e0 costituzionale, posto che il diritto alla salute \u00e8 un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza&#8221;<\/b> (cos\u00ec, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2018, n. 1272, Rv. 647581-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2018, n. 17444, non massimata).<br \/>\nOccorre, pertanto, qui nuovamente ribadire che &#8220;ferma restando la necessit\u00e0 di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell\u2019invalidit\u00e0 permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell\u2019invalidit\u00e0 permanente ad una verifica di natura strumentale&#8221; (cos\u00ec, in motivazione, Cass. Sez. 6-3., ord. 11 settembre 2018, n. 22066, Rv. 650616-01).<br \/>\n7.1.2. Orbene, siffatti principi sono stati rispettati dalla sentenza impugnata.<br \/>\nEssa, per vero, non ha solo affermato la possibilit\u00e0 di risarcire postumi di invalidit\u00e0 che, pur non suscettibili di accertamenti strumentali, risultino, tuttavia, riscontrabili &#8220;sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale&#8221;, ma ha pure evidenziato come, nel caso di specie, all\u2019esito dell\u2019espletata CTU, si fosse giunti &#8220;all\u2019affermazione dell\u2019esistenza del danno&#8221; e a una &#8220;sua valutazione&#8221; sulla &#8220;base di una verifica obiettiva svoltasi nel contraddittorio di tutte le parti e i consulenti, senza lasciare spazio a facili narrazioni e\/o simulazioni da parte della vittima&#8221;. Ci\u00f2 che dimostra come, anche nella presente fattispecie, sia stato osservato il &#8220;modus operandi&#8221; richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte e che implica l\u2019esistenza di un &#8220;rigoroso accertamento dell\u2019effettiva esistenza delle patologie di modesta entit\u00e0&#8221;, senza esigere, per\u00f2, che &#8220;la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l\u2019accertamento clinico strumentale&#8221;.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(\u2026)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>7.2. Il secondo motivo \u00e8 inammissibile.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>(\u2026)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>7.3. Il terzo motivo \u00e8, invece, fondato.<br \/>\n<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><em><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>P.Q.M.<\/i><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: Cambria, serif;\"><i>La Corte accogli il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e il secondo, e, per l\u2019effetto, cassa parzialmente la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, perch\u00e9 decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuale anche del presente giudizio.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge, da qualche anno a questa parte, prevede che <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1200,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[52,47,51,48,49,34,50],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1199"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1199"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1201,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1199\/revisions\/1201"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatopallanch.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}